LA SPAGNA E L'ITALIA SONO STATE CONDANNATE PER AVER VIETATO LA COMMERCIALIZZAZIONE
CON LA DENOMINAZIONE "CIOCCOLATO" DEI PRODOTTI CONTENENTI
SOSTANZE GRASSE VEGETALI DIVERSE DAL BURRO DI CACAO
17.1.2003
Sentenze della
Corte di Giustizia Europea nelle cause C-12/00 e C-14/00
Commissione contro Spagna e
Italia
L'aggiunta di tali sostanze
grasse non modifica la natura del prodotto e l'indicazione sull'etichettatura
è sufficiente per garantire una corretta informazione dei consumatori
Il cioccolato fabbricato in
Danimarca, in Irlanda, in Portogallo, in Svezia, in Finlandia e nel
Regno Unito rispetta il contenuto minimo di burro di cacao stabilito
da una direttiva del 1973 , ma contiene sostanze grasse vegetali diverse
dal burro di cacao fino al 5% del peso totale. Per questo motivo la
Spagna e l'Italia, contrariamente a tutti gli altri Stati membri, vietano
la commercializzazione di tali prodotti con la denominazione "cioccolato",
imponendo loro la denominazione di "surrogati di cioccolato".
La Commissione sostiene che
la direttiva del 1973 consente la fabbricazione e la commercializzazione
dei prodotti di cioccolato contenenti sostanze grasse vegetali diverse
dal burro di cacao. A suo avviso, l'obbligo di commercializzare tali
prodotti in Spagna e in Italia come "surrogati del cioccolato"
comporta un ostacolo alla libera circolazione delle merci garantita
dal Trattato CE.
La Spagna e l'Italia, invece,
ritengono che la direttiva del 1973 abbia disciplinato definitivamente
il problema dei prodotti che possono essere venduti con la denominazione
"cioccolato" e che i prodotti contenenti siffatte sostanze
grasse vegetali non vi siano compresi. Le loro normative sarebbero giustificate
da esigenze di tutela dei consumatori.
La Corte rileva anzitutto che
la direttiva del 1973 è intesa a stabilire norme comuni per garantire
la libera circolazione dei prodotti di cioccolato all'interno della
Comunità. Tuttavia, per quanto riguarda l'utilizzazione di sostanze
grasse vegetali diverse dal burro di cacao il tali prodotti, il legislatore
si è limitato ad instaurare un regime provvisorio.
In particolare, la direttiva
prevede espressamente la possibilità per gli Stati membri di
mantenere in vigore le normative nazionali che ammettono o vietano l'aggiunta
di sostanze grasse vegetali diverse dal burro di cacao nei prodotti
fabbricati sul loro territorio. Ma la Corte rammenta che gli Stati membri
non possono introdurre condizioni contrarie alla libera circolazione
delle merci.
La Corte afferma che l'obbligo
di modificare la denominazione di vendita dei prodotti di cui trattasi
in "surrogati di cioccolato" può costringere gli operatori
a sopportare spese supplementari di confezionamento e, comunque, avere
un'influenza negativa sulla percezione di tali prodotti da parte dei
consumatori. Ne risulterebbero quindi ostacoli alla libera circolazione
delle merci.
Tuttavia, la Corte rammenta
che siffatte restrizioni potrebbero essere giustificate da esigenze
attinenti, in particolare, alla tutela dei consumatori, a condizione
che esse siano indistintamente applicabili ai prodotti nazionali ed
ai prodotti importati, nonché proporzionati all'obiettivo perseguito.
La Corte ha già distinto
due situazioni:
C il prodotto ha subito una modifica sostanziale dal punto di vista
della sua composizione, che lo rende diverso dalle merci conosciute
con tale denominazione;
C il prodotto ha subito modifiche meno rilevanti e, quindi, un'etichettatura
adeguata può essere sufficiente per fornire al consumatore le
informazioni necessarie.
La Corte constata che, secondo
la direttiva del 1973, l'elemento caratteristico di qualsiasi prodotto
recante la denominazione "cioccolato" risiede nella presenza
di taluni contenuti minimi di cacao e di burro di cacao. L'aggiunta
di sostanze grasse vegetali non ha l'effetto di modificare sostanzialmente
la natura di tali prodotti. Di conseguenza, un'etichettatura adeguata,
che informa della presenza di sostanze grasse vegetali diverse dal burro
di cacao sarebbe sufficiente per garantire l'informazione e, quindi,
la tutela dei consumatori.
Pertanto, la Corte considera
che le normative spagnola e italiana sono sproporzionate e violano il
principio della libera circolazione delle merci.
NB: La direttiva 2000/36, che
entrerà in vigore solo nel giugno 2003, contiene disposizioni
che autorizzano l'aggiunta di sostanze grasse vegetali diverse dal burro
di cacao fino ad un massimo del 5%.
LEGAMBIENTE,
CONFARTIGIANATO E CNA:
"IL MARCHIO DI SPECIALITA' TRADIZIONALE GARANTITA
PER DISTINGUERE IL PRODOTTO PIU' BUONO DAI SURROGATI"
"Cioccolato:
prodotto alimentare composto da cacao e zucchero, con o senza aggiunta
di burro di cacao e aromi". Questa la definizione della "Garzantina"
delle scienze che non combacia con quella della Corte di Giustizia Europea,
che questa mattina ha condannato Italia e Spagna per violazione dell'articolo
28 del trattato (libera circolazione delle merci) perché colpevoli
di commercializzare col nome di "surrogati di cioccolato",
prodotti a base di cacao e cioccolato legalmente fabbricati in un altro
Stato membro con l'aggiunta di materie grasse diverse dal burro di cacao.
"Quello
che per la Corte è un limite al libero mercato, per artigiani,
ambientalisti e consumatori è invece il fulcro di una battaglia
a sostegno della qualità e per la trasparenza dell'informazione
- hanno dichiarato le tre associazioni - ovvero, il diritto ad essere
sempre correttamente informati sulla qualità dei prodotti in
commercio, necessità inalienabile nel caso di prodotti alimentari".
La
Commissione sostiene infatti che la direttiva del 1973 consente la fabbricazione
e la commercializzazione dei prodotti di cioccolato contenenti sostanze
grassi vegetali diverse dal burro di cacao e, a suo avviso, l'obbligo
di commercializzare tali prodotti in Spagna e in Italia come "surrogati
del cioccolato" comporta un ostacolo alla libera circolazione delle
merci garantita dal Trattato CE.
Spagna e Italia, invece, ritengono che la direttiva del 1973 abbia disciplinato
il problema dei prodotti che possono essere venduti con la denominazione
"cioccolato" e che i prodotti contenenti siffatte sostanze
grasse vegetali non vi siano compresi e quindi le normative sarebbero
a tutela dei consumatori.
"Le
normative europee devono tendere a standard elevati e non al "ribasso"
come già avvenuto per altri prodotti enogastronomici pregiati
- aggiungono le associazioni - anche per non costringere i paesi produttori
ad adottare ulteriori normative e interventi a tutela del proprio patrimonio.
Per questo motivo è ancor più importante ottenere il marchio
di Specialità Tradizionale Garantita, un riconoscimento che darebbe
al cioccolato e al produttore di qualità la possibilità
di distinguersi senza equivoci, anche in mezzo a tanti cibi uguali o
simili "a norma di legge"".
I prodotti di qualità, preparati con ingredienti selezionati
e secondo procedimenti tradizionali migliorati nel corso degli anni
dalle capacità degli artigiani, non devono infatti, in nessun
modo essere equiparati a quelli che sono invece veri e propri surrogati.