L'AVVOCATO GENERALE JEAN MISCHO PROPONE L'ANNULLAMENTO DI ALCUNE DISPOSIZIONI
DEL "REGOLAMENTO ECOPUNTI" RELATIVO AL TRANSITO DI AUTOCARRI
ATTRAVERSO L'AUSTRIA
14.2.2003
Conclusioni
dell'avvocato generale Jean Mischo nella causa C-445/00
Repubblica
d'Austria contro Consiglio dell'Unione europea
La disposizione
che introduce il principio di una distribuzione della riduzione degli
ecopunti su diversi anni e quelle che applicano il detto principio istituiscono
un sistema incompatibile con le disposizioni introdotte dal protocollo
allegato all'atto di adesione dell'Austria alla Comunità. Nondimeno,
tenuto conto delle circostanze e al fine di garantire la certezza del
diritto, l'avvocato generale propone il mantenimento degli effetti delle
disposizioni controverse per il periodo dal 2000 al 2003.
Un Protocollo allegato all'Atto di adesione dell'Austria alla Comunità
prevede l'istituzione, nel quadro comunitario, di un regime transitorio
di diritto di transito - gli ecopunti. Tale sistema ha come obiettivo
la riduzione dei gas di scarico e del rumore provocati dagli autocarri
in transito attraverso l'Austria. A tale scopo, le emissioni complessive
di ossido di azoto (NOx) degli autocarri che attraversano l'Austria
devono essere ridotte del 60% durante il periodo che intercorre tra
il 1º gennaio 1992 e il 31 dicembre 2003. Queste emissioni sono
considerate, infatti, rappresentative di tali elementi nocivi per l'ambiente
e la salute pubblica. Il numero totale di ecopunti diminuisce ogni anno
e viene ripartito dalla Commissione tra gli Stati membri proporzionalmente
alla quantità di gas di scarico emessa dagli autocarri.
Un secondo
meccanismo di riduzione è attivato qualora, nel corso di un anno,
il numero di viaggi di transito superi dell'8% quello del 1991, considerato
come l'anno di riferimento. Ai sensi del protocollo, tale diminuzione
va operata nell'anno successivo a quello per il quale è stato
registrato il superamento della soglia. Nel marzo 2000 le statistiche
austriache hanno permesso di rilevare, per il 1999, un esubero del 14,57%
rispetto alla cifra ottenuta nel 1991, il che ha indotto quindi la Commissione
ad applicare la detta clausola di salvaguardia e a proporre al Consiglio
di modificare il regolamento sul sistema degli ecopunti, scaglionando
la riduzione sino al 2003 e ripartendola proporzionalemente tra gli
Stati membri i cui trasportatori hanno contribuito al superamento della
soglia fissata. Tale progetto non ha potuto ottenere la maggioranza
qualificata all'interno del "comitato degli ecopunti", composto
da rappresentanti degli Stati membri che contestavano i valori rilevati.
Solo dopo molti mesi, il 21 settembre 2000, un testo di compromesso
che modificava la proposta della Commissione relativa al metodo di calcolo
di riduzione degli ecopunti è stato presentato e adottato dal
Consiglio . La Repubblica d'Austria ha votato contro il detto testo
ed ha proposto un ricorso d'annullamento dinanzi alla Corte di Giustizia.
L'avvocato
generale Jean Mischo pronuncia oggi le conclusioni relative alla causa
in oggetto.
L'avvocato
generale, il cui parere non vincola la Corte, rende oggi le sue conclusioni.
Gli avvocati generali hanno il compito di proporre alla Corte, in piena
indipendenza, una soluzione giuridica della causa di cui sono incaricati.
L'Austria chiede
l'annullamento integrale del regolamento impugnato, ma l'avvocato generale
ritiene che tale domanda debba essere respinta poiché la procedura
formale di adozione non è stata inficiata da vizi sostanziali.
Per contro,
egli propone alla Corte di annullare, da un lato, la disposizione del
regolamento che istituisce definitivamente il principio di una distribuzione
della riduzione degli ecopunti su diversi anni e, dall'altro, quelle
che applicano il detto principio per gli anni dal 2000 al 2003.
L'avvocato
generale condivide su tale punto l'analisi del governo austriaco, che
sottolinea l'invalidità del regolamento impugnato nella parte
in cui lo stesso modifica definitivamente la distribuzione prevista
inizialmente dal protocollo di adesione, che deve applicarsi l'anno
successivo alla constatazione del superamento della soglia stabilita.
Il Consiglio, infatti, condividendo la posizione della Commissione,
aveva ritenuto che un'imposizione dell'intera riduzione degli ecopunti
sul solo anno 2000 avrebbe avuto l'effetto di portare quasi alla paralisi
del traffico di transito attraverso l'Austria. Lo stesso ha pertanto
adottato una disposizione che, secondo l'avvocato generale, dev'essere
interpretata nel senso che, d'ora in poi, la riduzione degli ecopunti
dev'essere sempre distribuita su diversi anni. Ebbene, ciò si
risolve nell'instaurazione di un sistema incompatibile con le disposizioni
introdotte dal protocollo.
L'avvocato
generale ritiene d'altronde che, nonostante le circostanze particolari
del 2000, uno scaglionamento eccezionale della riduzione su quattro
anni non potesse essere comunque giustificato. Lo stesso ritiene che
sarebbe stato tutt'al più compatibile con la nozione di "misura
appropriata" scaglionare la riduzione su un periodo di dodici mesi
che cominciasse a decorrere alla data di entrata in vigore della decisione
che stabiliva il livello di tale riduzione. Di conseguenza, l'art. 1
del regolamento dev'essere annullato.
Cionondimeno,
alla luce delle circostanze e al fine di garantire la certezza del diritto,
l'avvocato generale suggerisce di mantenere, per il periodo dal 2000
al 2003, gli effetti delle disposizioni del regolamento da annullare,
poiché altrimenti si giungerebbe al risultato paradossale di
aumentare il numero degli ecopunti che avrebbero dovuto essere distribuiti
in precedenza, nonché di quelli che devono ancora esserlo nel
2003. Orbene, l'Austria aveva diritto ad una riduzione degli ecopunti
che, certamente, avrebbe dovuto intervenire nel 2000 o, almeno, nei
dodici mesi successivi alla decisione del Consiglio. In mancanza di
ciò, è più conforme alla logica del sistema concederle
la parte rimanente di tale riduzione nel corso degli anni successivi
piuttosto che non accordargliela affatto.
Per quanto
riguarda la ripartizione della riduzione degli ecopunti tra gli Stati
membri per questi quattro anni, l'avvocato generale precisa che, in
assenza di indicazioni nel protocollo sul metodo da seguire in tale
ambito, le istituzioni dispongono di un certo potere discrezionale,
che il Consiglio non ha superato allorché ha applicato il principio
"chi inquina paga".
Avviso: La causa passa ora in camera di consiglio. I giudici della Corte
di giustizia delle CE pronunceranno la sentenza in un momento successivo.