L'AVVOCATO
GENERALE PROPONE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA DI RESPINGERE IL RICORSO CONTRO
LA SPAGNA IN RELAZIONE ALLA COSIDDETTA "GOLDEN SHARE" E DI
ACCOGLIERE IL RICORSO CONTRO IL REGNO UNITO
Lussemburgo,
6.2.2003
L'avvocato
generale Ruiz-Jarabo invita la Corte a pronunciarsi nel senso che gli
Stati membri conservano la possibilità di organizzare i regimi
di proprietà delle imprese sempre che non siano discriminatori
per i cittadini di altri Stati membri
La
Commissione, rispettivamente nel 2000 e nel 2001, ha proposto ricorso
contro la Spagna e contro il Regno Unito affermando che tali Stati violano
la libertà di stabilimento e la libera circolazione dei capitali.
Essi mantengono regimi che assoggettano a previa autorizzazione amministrativa
determinati atti di imprese privatizzate riconducibili all'ambito dell'economia
strategica. Tali facoltà sono solitamente denominate "golden
shares".
Il regime spagnolo.
La legge 5/1995, recante norme in materia di alienazione delle partecipazioni
pubbliche in determinate imprese, disciplina i requisiti per la privatizzazione
di varie imprese del settore pubblico. La detta legge e i suoi regi
decreti di attuazione hanno assoggettato imprese come la Repsol (petrolio
ed energia), la Telefónica (telecomunicazioni), la Argentaria
(banca), la Tabacalera (tabacco) e la Endesa (elettricità) a
un regime di previa autorizzazione amministrativa che si estende a importanti
delibere societarie (scioglimento, scissione, fusione, modifica dell'oggetto
sociale, cessione di beni o di capitale sociale).
Il regime britannico.
Lo statuto della British Airports Authority plc (BAA), impresa privatizzata
titolare degli aeroporti internazionali del Regno Unito, istituisce
una "Special Share" a favore del governo, che gli conferisce
la facoltà di autorizzare determinate operazioni sociali (scioglimento
della società, alienazione di un aeroporto). E' inoltre vietata
l'acquisizione di azioni con diritto di voto che eccedano il 15% del
capitale sociale.
Il 4 giugno
2002, pronunciandosi sui ricorsi proposti contro il Portogallo, la Francia
e il Belgio, la Corte di giustizia ha emesso tre sentenze(1) nelle quali
ha stabilito che:
- un regime
di intervento fondato su una previa autorizzazione amministrativa o
su diritti di veto costituisce una restrizione alla libera circolazione
dei capitali in quanto può impedire l'acquisizione di azioni
nelle società interessate e dissuadere gli investitori di altri
Stati membri. La violazione di tale libertà comporta anche infrazione
della libertà di stabilimento; e
- tali restrizioni
sono ammissibili ove non discriminino in ragione della nazionalità,
rispondano ad esigenze imperative di interesse generale e siano proporzionate
al fine che perseguono (ragione per cui devono essere adottate a posteriori,
basarsi su criteri oggettivi e precisi, noti anticipatamente agli interessati
ed essere impugnabili dinanzi a un giudice).
La Corte aveva
ritenuto che soltanto il regime belga fosse conforme a tali requisiti.
L'avvocato
generale Ruiz-Jarabo presenta oggi le sue conclusioni nella causa spagnola
e in quella britannica.
L'opinione
dell'avvocato generale non vincola la Corte di giustizia. Gli avvocati
generali hanno il compito di proporre alla Corte, in piena indipendenza,
una soluzione giuridica della causa di cui sono incaricati.
L'avvocato
generale Ruiz-Jarabo fa riferimento alla norma del Trattato in forza
della quale quest'ultimo lascia del tutto impregiudicato il regime di
proprietà esistente negli Stati membri e invita la Corte a riconsiderare
l'applicazione di tale norma ai regimi che istituiscono azioni specifiche
a favore dello Stato. In questo modo le autorità pubbliche possono
imporre determinati obiettivi di politica economica diversi dal perseguimento
del massimo profitto che caratterizza l'attività privata. Pertanto,
un provvedimento nazionale che incide sul regime di adozione di decisioni
del settore pubblico dev'essere ritenuto compatibile con il Trattato,
salvo che se ne provi l'uso ingiustificatamente discriminatorio.
Ciò
detto, l'avvocato generale procede ad applicare la giurisprudenza del
4 giugno 2002 alle cause di cui trattasi.
Causa Commissione/Spagna.
L'avvocato generale Ruiz-Jarabo ritiene che esistano numerose analogie
tra la normativa spagnola e quella belga:
- anche la normativa spagnola persegue motivi imperativi di interesse
generale quali la preoccupazione per la sicurezza degli approvvigionamenti,
la solidarietà economica e sociale, la tutela degli interessi
dei consumatori; e
- in entrambe le normative la pubblica autorità dispone di un
termine ristretto per far valere la propria opposizione, soggetta a
controllo giurisdizionale.
Le differenze
fra queste due normative sono le seguenti:
- l'ambito di applicazione ratione materiae della normativa spagnola
è più ampio, ma ciò non incide sull'obiettività
e sulla precisione dei criteri ai quali l'autorizzazione è subordinata;
e
- essa possiede
una caratteristica specifica che la distingue dalle altre cause simili
dinanzi alla Corte di giustizia: il suo carattere transitorio. Ciascuno
dei regi decreti prevede un termine di decadenza, il che conferma che
si tratta di un regime eccezionale destinato ad accompagnare un processo
di privatizzazione.
L'avvocato
generale ritiene che le possibili restrizioni alla libera circolazione
dei capitali stabilite dal regime spagnolo siano giustificate e siano
proporzionate all'obiettivo perseguito. L'avvocato generale Ruiz-Jarabo
propone pertanto di respingere il ricorso della Commissione contro la
Spagna.
Causa Commissione/Regno
Unito. L'avvocato generale ritiene che non ricorra alcuno dei criteri
stabiliti dalla Corte di giustizia allorché ha esaminato la normativa
belga, dato che le decisioni che la pubblica autorità può
prendere in forza dell'azione speciale non sono soggette ad alcuna condizione
né ad alcun controllo giurisdizionale. Di conseguenza, l'avvocato
generale ritiene che il regime britannico sia in contrasto con la libera
circolazione dei capitali.