L'AVVOCATO GENERALE LÉGER RITIENE CHE IL FINANZIAMENTO
DEI SERVIZI PUBBLICI COSTITUISCA UN AIUTO DI STATO AI SENSI
DEL DIRITTO COMUNITARIO
14.1.2003
Conclusioni
dell'Avvocato generale Philippe Léger nella causa C-280/00
Altmark Trans
GmbH, Regierungpräsidium Magdeburg / Nahverkehrgesellschaft Altmark
GbmH
Secondo l'avvocato
generale, gli Stati membri sono tenuti, in linea di principio, a notificare
i loro progetti di finanziamento alla Commissione e non possono metterli
in atto senza la previa autorizzazione di quest'ultima. L'avvocato generale
sottolinea che questo meccanismo di controllo non è tale da perturbare
il funzionamento dei servizi pubblici negli Stati membri.
Numerose cause
attualmente pendenti dinanzi alla Corte di giustizia vertono sul finanziamento
dei servizi pubblici.
Vista l'importanza
del problema, la Corte ha deciso, per risolvere la questione sottopostale
da un giudice tedesco, di adottare una procedura eccezionale.
La controversia
riguarda un servizio pubblico di trasporto mediante autobus nel Landkreis
(distretto) di Stendal in Germania. Nel 1994 il Landkreis ha accordato
alla società Altmark delle licenze di trasporto nonché
delle sovvenzioni destinate a coprire le spese di esercizio del servizio
pubblico. Un'impresa concorrente, la NVGA, ha proposto ricorso dinanzi
ai giudici tedeschi sostenendo che le sovvenzioni versate alla Altmark
erano incompatibili con la normativa comunitaria in tema di aiuti di
Stato. Il Bundesverwaltungsgericht (Corte suprema in materia amministrativa)
ha chiesto alla Corte di giustizia di pronunciarsi sulla natura di tali
sovvenzioni.
La Altmark
e la NVGA hanno presentato i loro argomenti alla Corte in una prima
udienza svoltasi verso la fine del 2001. Tuttavia, tenuto conto dell'importanza
del problema, la Corte ha deciso di fissare una seconda udienza, invitando
tutti gli Stati membri, il Consiglio e la Commissione ad esporre i rispettivi
punti di vista.
L'avvocato generale Léger presenta oggi le sue nuove conclusioni
in questa causa .
L'avvocato
generale è del parere che il finanziamento statale dei servizi
pubblici costituisca un aiuto ai sensi del Trattato e sia perciò
di regola soggetto al meccanismo comunitario di controllo degli aiuti.
Ciò significa che, in linea di principio, gli Stati membri devono
comunicare alla Commissione i loro progetti di finanziamento e non possono
dare esecuzione a tali progetti senza la previa autorizzazione della
Commissione.
In udienza,
taluni Stati membri hanno sostenuto che il meccanismo di controllo poteva
presentare dei rischi per il funzionamento dei servizi pubblici. Essi
hanno sottolineato che la procedura d'esame degli aiuti è relativamente
lunga e che, per alcuni tipi di servizi pubblici, sarebbe difficile
attendere l'autorizzazione della Commissione.
L'avvocato
generale, esaminando in modo approfondito il suddetto argomento, spiega
che il meccanismo di controllo degli aiuti non è tale da perturbare
il funzionamento dei servizi pubblici per vari motivi.
In primo luogo,
egli ricorda che le regole del Trattato si applicano soltanto agli aiuti
versati ad enti che esercitano un'attività economica. Di conseguenza,
il finanziamento di taluni settori essenziali dello Stato, quali i regimi
obbligatori di previdenza sociale o l'istruzione obbligatoria, non è
soggetto, a suo parere, all'esame della Commissione.
In secondo
luogo, egli rileva che, per i finanziamenti soggetti all'obbligo di
notifica, la Commissione deve procedere ad un esame preliminare dell'aiuto
entro due mesi dalla notifica. Se la Commissione non rispetta questo
termine, gli Stati membri possono dare esecuzione all'aiuto senza attendere
la sua autorizzazione. Inoltre, per le questioni particolarmente urgenti,
il Trattato prevede un obbligo di cooperazione leale tra la Commissione
e gli Stati membri, che dovrebbe consentire di trattare in via prioritaria
tali pratiche.
In terzo luogo,
egli sottolinea che la Commissione potrebbe adottare un "regolamento
di esenzione per categoria". Questo tipo di regolamenti definisce
le condizioni in cui determinate categorie di aiuti devono essere considerate
compatibili con il mercato comune. Gli aiuti concessi in forza di tali
regolamenti sono esentati dall'obbligo di notifica. Di conseguenza,
se la Commissione adottasse un regolamento di questo genere, gli Stati
membri potrebbero procedere al finanziamento dei servizi pubblici senza
attendere un'autorizzazione da parte sua.
Considerato
quanto sopra, l'avvocato generale conclude che il meccanismo comunitario
di controllo degli aiuti (sia mediante decisioni individuali sia mediante
regolamenti di esenzione) non può nuocere né alla qualità
né alla continuità dei servizi pubblici negli Stati membri.
Nota: I giudici della Corte di giustizia delle CE cominciano ora a deliberare
nella presente causa. La sentenza sarà pronunciata in data ulteriore.