Il
Consiglio informa uno studente che un parere legale
sulla trasparenza deve rimanere segreto
12.2.2003
Il
Mediatore europeo, sig. Jacob Söderman, ha chiesto al Consiglio
di corrispondere alla richiesta, formulata da uno studente, di accedere
ad un parere del suo servizio giuridico. Il parere, relativo alla proposta
legislativa della Commissione in materia di accesso del pubblico ai
documenti , era stato richiesto da uno studente per la redazione della
sua tesi di dottorato sull'accesso del pubblico ai documenti del Consiglio.
Nella
sua relazione speciale al Parlamento europeo, il Mediatore ha affermato
che: "il rifiuto del Consiglio di consentire l'accesso a questo
documento é particolarmente sorprendente al trattarsi di un parere
sulle norme relative al diritto di accesso". Il Mediatore ha chiesto
al Parlamento di sostenere la sua richiesta rivolta al Consiglio di
riconsiderare la richiesta dello studente.
Lo studente ha ritenuto che rifiutandogli l'accesso, il Consiglio avesse
violato il principio secondo cui il pubblico dovrebbe avere l'accesso
più vasto possibile ai documenti. Il Consiglio ha sostenuto che
consentendo l'accesso a questo documento, la sua capacità di
ottenere un parere giuridico indipendente sarebbe stata compromessa.
Secondo
il Mediatore, si impone una distinzione tra i diversi generi di pareri
giuridici:
" i pareri su progetti di legge dovrebbero essere accessibili,
per lo meno quando l'iter legislativo giunge a compimento. Si potrebbero
addurre eccezioni nei casi in cui l'istituzione dimostrasse che la divulgazione
del documento pregiudicherebbe gravemente il processo decisionale dell'istituzione,
a meno che vi sia un interesse pubblico prevalente alla divulgazione;
"
i pareri forniti nell'ambito di possibili futuri procedimenti giurisdizionali
devono in linea di principio rimanere segreti, così come, per
analogia, le comunicazioni tra un legale ed il suo cliente.
Sulla base di tale distinzione, il Mediatore europeo ha ritenuto che
il Consiglio avesse diritto a negare l'accesso ad un altro documento
richiesto dallo stesso denunciante. Si trattava di una nota informativa
in cui servizio giuridico del Consiglio analizzava una sentenza del
tribunale di primo grado e si considerava come il Consiglio si sarebbe
dovuto comportare in futuro dinanzi a casi simili.