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a cura della redazione


Il Consiglio informa uno studente che un parere legale
sulla trasparenza deve rimanere segreto

12.2.2003

Il Mediatore europeo, sig. Jacob Söderman, ha chiesto al Consiglio di corrispondere alla richiesta, formulata da uno studente, di accedere ad un parere del suo servizio giuridico. Il parere, relativo alla proposta legislativa della Commissione in materia di accesso del pubblico ai documenti , era stato richiesto da uno studente per la redazione della sua tesi di dottorato sull'accesso del pubblico ai documenti del Consiglio.

Nella sua relazione speciale al Parlamento europeo, il Mediatore ha affermato che: "il rifiuto del Consiglio di consentire l'accesso a questo documento é particolarmente sorprendente al trattarsi di un parere sulle norme relative al diritto di accesso". Il Mediatore ha chiesto al Parlamento di sostenere la sua richiesta rivolta al Consiglio di riconsiderare la richiesta dello studente.
Lo studente ha ritenuto che rifiutandogli l'accesso, il Consiglio avesse violato il principio secondo cui il pubblico dovrebbe avere l'accesso più vasto possibile ai documenti. Il Consiglio ha sostenuto che consentendo l'accesso a questo documento, la sua capacità di ottenere un parere giuridico indipendente sarebbe stata compromessa.

Secondo il Mediatore, si impone una distinzione tra i diversi generi di pareri giuridici:
" i pareri su progetti di legge dovrebbero essere accessibili, per lo meno quando l'iter legislativo giunge a compimento. Si potrebbero addurre eccezioni nei casi in cui l'istituzione dimostrasse che la divulgazione del documento pregiudicherebbe gravemente il processo decisionale dell'istituzione, a meno che vi sia un interesse pubblico prevalente alla divulgazione;

" i pareri forniti nell'ambito di possibili futuri procedimenti giurisdizionali devono in linea di principio rimanere segreti, così come, per analogia, le comunicazioni tra un legale ed il suo cliente.
Sulla base di tale distinzione, il Mediatore europeo ha ritenuto che il Consiglio avesse diritto a negare l'accesso ad un altro documento richiesto dallo stesso denunciante. Si trattava di una nota informativa in cui servizio giuridico del Consiglio analizzava una sentenza del tribunale di primo grado e si considerava come il Consiglio si sarebbe dovuto comportare in futuro dinanzi a casi simili.


 


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