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Diritto civile e commerciale

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A cura dell'avv. Paola Papa
 


22.11.02 - Sono titolare di una rivendita di generi di monopolio.Il contratto di locazione dei locali della tabaccheria si e' rinnovato tacitamente qualche mese fa.Premetto che il canone di affitto e' di euro 235.Qualche giorno fa il locatore mi ha comunicato che se non avessi acconsentito subito ad un aumento con nuovo contratto di 115 euro alla prossima scadenza mi sfratta. In che modo posso tutelarmi? E se possibile, quanto posso chiedere di risarcimento considerando che uno spostamento di una rivendita di generi di monopolio e' alquanto difficile e considerando che la mia si trova in un punto del paese di ottimo interesse commerciale.Anticipatamente ringrazio.

Sig. Domenico A. da Cittanova (RC)

La risposta é di prossima pubblicazione

 


7.10.02 - Messaggio: Sono proprietario di un appartamento il cui l'inquilino si dimostra essere perennemente in ritardo nei pagamenti.
Fino ad ora ha sempre pagato tranne l'ultima rata trimestrale.
Ultimamente da circa due mesi si trova fuori domicilio e a peggiorare il tutto si e' verificata una perdita d'acqua all'interno dell'appartamento.
L' abitazione sottostante lamenta infiltrazioni e data l'impossibilita' di contattare il mio inquilino mi chiedo se come proprietario ho la possibilita' di entrare in casa per poter effettuare i lavori di muratura inerenti alla perdita.
Se fosse possibile dovrei pero' sfondarle la porta e provvedere successivamente al ripristino della stessa con una nuova serratura.
In quella situazione potrei riprendere possesso del mio appartamento sino al saldo delle mensilita' arretrate?
I lavori di muratura e cambio serratura sono da addebitare a chi o dovro' pagare di tasca mia?
Vi ringrazio per il tempo concessomi e sperando in un esito positivo della questione porgo i piu' cordiali saluti.

Sig. Walter V. (MI)

La risposta é di prossima pubblicazione



9.9.02 - Messaggio: Nel 1985 mio padre ha donato un appartamento a mia sorella. Nel 1991 alla morte di mio padre ho avviato procedimento per riduzione della donazione e la domanda giudiziaria veniva trascritta nel 1991. In quella sede venivo a sapere che mia sorella aveva già ipotecato il bene
con un Istituto bancario (ipoteca trascritta nel 1989 ).
Nel 2002 è uscita la sentenza che ha riconosciuto i miei diritti e mi ha assegnato il bene per riduzione di donazione.
Nel frattempo la banca ha ottenuto il provvedimento di esecuzione forzata e tra due mesi l'immobile dovrebbe andare all'asta giudiziaria.
Che comportamento devo tenere?La banca ha diritti sul bene nonostante l'art 563 c.c. ? Se il bene viene venduto all'asta, l'acquirente può essere soggetto ad evizione ?

Sig. A. F.

L'art. 563 c.c., da lei citato, prevede l'onere di preventiva escussione del donatario (cioè sua sorella) e, in capo al terzo (istituto bancario), solo un'obbligazione facoltativa.
Il suo legale di fiducia, perfettamente a conoscenza dei fatti, saprà indirizzarla al meglio, per la risoluzione della questione
.



5.9.02 - Sono proprietario insieme a mia sorella di tre locali -fondi
commerciali. Nel 1997 abbiamo affittato con regolare contratto di locazione due locali.
Il terzo è rimasto libero.
Dopo qualche mese abbiamo concesso, in parola e in modo assolutamente informale, l'utilizzo temporaneo del terzo locale, anche per favorire l'avvio della nascente attività commerciale.
Il conduttore per il terzo locale ogni tanto ci dava qualche lira senza ricevere chiaramente ricevuta, non trattantosi di affitto.
Quesito: Successivamente abbiamo comunicato a voce la nostra volonta di ritornare in possesso del locale ma niente.
Cosi lo scorso mese di luglio (15) c.a abbiamo inviato, una raccomandata con ricevuta di ritorno con la quale si invita il conduttore di provvedere inderogabilmente entro il prossimo 31 luglio c.a alla consegna del locale.
Ad oggi 27 agosto non abbiamo ricevuto ne le chiavi ne risposta cosa dobbiamo fare. Grazie per la risposta

Sig. P.A.C. da San Giuliano Terme (PI)

Lei ha stipulato - sia pure verbalmente - un contratto di comodato con l'inquilino dei suoi locali.
Questo tipo di contratto è regolato dal codice civile, pur essendo a titolo gratuito. Gli artt. 1809 e 1810 stabiliscono che il proprietario può recedere in qualunque momento dal contratto e pretendere la restituzione dell'immobile. Se è stato stabilito un termine dalle parti, il proprietario deve giustificare la restituzione con un 'bisogno urgente e impreveduto'; in mancanza di termine pattuito reventivamente, la restituzione deve avvenire non appena il proprietario richiede la cosa.
Se la questione non si risolve bonariamente, è necessario chiedere al Giudice la risoluzione del contratto.



4.9.02 - Messaggio: Quale norma posso invocare per sostenere che per le piante in vaso non c'è l'obbligo di rispettare le distanze legali previste dal codice?

Sig.ra G.C. da Fano (PS)

Il codice civile disciplina le distanze per gli alberi agli artt. 892-896.
E' evidente che il legislatore si occupa di regolare le distanze dai confini solo per quanto attiene a piante con radici interrate direttamente al suolo o anche in contenitori infissi al suolo, per il semplice motivo che la tutela della proprietà privata non subirebbe lesioni da piante che, invece, possono essere facilmente spostate da un luogo all'altro, come appunto le piante in vaso.
Il danno ai vicini si concretizza sostanzialmente nella diminuzione d'aria, luce, soleggiamento o panoramicità, a causa della/e pianta/e (Cass. 6497/1988). Diversa è l'ipotesi di immissioni (art. 844 c.c.) che si verifica quando, sul fondo del vicino si trasmettano esalazioni o eventuali altre propagazioni, anche causate da piante: in questa ipotesi, il riferimento non è dato dalla distanza delle piante dal confine, ma dal superamento della soglia di normale tollerabilità della medesima immissione.
La questione meriterebbe ulteriori approfondimenti, ma non posso essere più chiara, in mancanza di dati concreti sulla questione che la preoccupa.



4.9.02 - Messaggio: Gentilissima piazzaregione,
Sono residente a Senigallia in provincia di Ancona, vorrei sottoprovi una questione legale online.
In data 10/08/02 ho cocluso presso la catena di negozi Vissani (Servicom s.p.a.) un contratto denominato commissione mediante il quale ho acquistato 4 pezzi di una lista di nozze per un totale di Euro 148,49.
Questo tipo di contratto è stato fatto da tantissimi altri consumatori invitati al medesimo matrimonio per un totale di svariati milioni.
Il matrimonio era fissato per il 25/08/2002 (le pubblicazioni al momento dell'acquisto erano già state affisse).
In data 11/08/02 (il giorno seguente al mio acquisto) ho ricevuto da terzi, incaricati dagli sposi, la triste notizia che il matrimonio non si sarebbe più fatto.
Oltre al dispiacere si è aggiunta la beffa del negoziante che, a suo dire, avendo già fatturato il regalo e avendo io sottoscritto regolarmente il contratto (con doppia firma per le clausole vessatorie riportate sul retro, che comunque non prevedono questa ipotesi), non è tenuto a restituirmi il denaro e che al massimo è disposto a rilasciarmi un buono da poter utillizzare a tempo indeterminato in tutti i negozi della catena.
Vorrei sapere se è possibile in merito una tutela giurisdizionale contro il negoziante (nessuno di noi è disposto ad agire contro lo sposo che ha sciolto la promessa) che consenta a me e agli altri consumatori di poter riottenere la somma pagata in denaro in quanto abbiamo stipulato con il negoziante in buona fede con la condizione esplicita, provata dal fatto che i regali acquistati erano stati tutti scelti dagli sposi, che il regalo era finalizzato ad un matrimonio che poi non si è realizzato.
In attesa di una pronta risposta sentitamente ringrazia ed ossequia.

Sig. G.B. da Senigallia (AN)

La questione che mi sottopone è interessante, soprattutto da un punto di vista dottrinario.
Si potrebbe tentare una richiesta giudiziale per annullamento del contratto (di compravendita), ai sensi dell'art. 1353, facendo valere non la condizione, perchè non si tratta di contratto subordinato al verificarsi (o non verificarsi) eslicitamente di un evento futro e incerto, ma piuttosto il venir meno della 'presupposizione'.
E' questo un elemento di fatto o di diritto che non dipende dalla volontà dei contraenti, ma comune ad entrambi, perchè "tenute da loro presenti nella formazione del consenso come presupposto del volere determinante ai fini della persistenza del vincolo contrattuale" (Cass. 12921/1991 e 3083/1998).
Il venir meno o il mancato avveramento della presupposizione implica la risoluzione del contratto.
Tuttavia andrei cauta, nella proposizione di un'azione in tal senso che dipende, essenzialmente da spunti giurisprudenziali e dottrinari, senza avere una precisa tutela sul piano normativo (l'art. 1353 si riferisce essenzialmente al contratto condizionale ed è applicato solo per estensione analogica al contratto con presupposizione).
Bisogna tener presente, del resto, che esistono due contratti distinti: il primo è quello tra i futuri mancati sposi ed il negoziante; il secondo è quello tra lei (o gli altri acquirenti) ed il negoziante medesimo. I due rapporti giuridici non hanno esplicito nesso tra loro: tant'è che sul modello contrattuale da lei firmato non esiste riferimento alcuno al futuro matrimonio.
Può tentare la prima via, con i rischi conseguenziali in ordine al buon esito del giudizio, sostanzialmente basato su una indagine di fatto riservata al Giudice di merito (cioè un apprezzamento che non sarebbe neanche ricorribile in Cassazione, se non per vizi logici e giuridici).
Sarebbe più agevole rivalersi nei confronti degli sposi, che, peraltro, nel frattempo, potrebbero aver nuovamente ripensato alla conclusione del matrimonio. Con buona pace di tutti, anche degli invitati.



3.9.02 - Messaggio: Vorrei acquistare un terratetto di 3 vani con giardino, in fase di ristrutturazione dal proprietario, che originariamente era un magazzino con stalla; mi hanno però riferito che il giardinetto recintato non apparirà nel contratto di acquisto, perchè acquisito dal proprietario per "usucapione" (faceva parte della strada comunale).
Vorrei sapere a cosa potrei andare incontro, e se ci potrebbero essere problemi nel caso in cui volessi un giorno rivendere la proprietà.
Grazie per l'attenzione.

Sig.ra B.T. da Prato

L'acquisto per usucapione deve essere dichiarato con sentenza, che va poi trascritta (art. 2651 c.c.), altrimenti non è opponibile ai terzi (cioè nè a lei, nè a futuri acquirenti). Il proprietario, prima di vendere, dovrebbe portare a termine la causa. Trattandosi, però di strada comunale, è possibile che ci sia qualche atto amministrativo (es: retrocessione del comune) che certifichi la proprietà del venditore.
Le consiglio, comunque, di stipulare l'atto di vendita dinanzi ad un notaio, per avere totale garanzia attuale e futura (specie in vista di una nuova vendita). Una scrittura privata potrebbe non tutelarla a sufficienza.
Purtroppo non posso esserle di ulteriore aiuto, perchè non conosco i termini complessivi della vicenda. Sarebbe il caso che lei consulti un notaio e, soprattutto un legale, per ovviare all'inconveniente


17.8.02 - Messaggio: Mia madre è comproprietaria con i suoi 3 fratelli di un immobile ricevuto per successione dopo la morte dei genitori.
Uno dei fratelli con il consenso degli altri è rimasto dentro la casa in questione per più di 20 anni ora dice di poter acquisire l' immobile per usucapione, volevo sapere se ne ha la facoltà e in cosa consiste concretamente la procedura per usucapire un immobile.
Ma per usucapire un immobile non ci deve essere la condizione che non si riesca a rintracciare il titolare del diritto di proprietà? la ringrazio

Sig. C.G. da Lacchiarella (MI)

L'usucapione degli immobili consiste nel possesso continuato per venti anni.
Tuttavia, per essere validamente opponibile ai terzi (cioè ai coeredi), l'usucapione deve essere dichiarata dal Giudice con sentenza, che a sua volta va trascritta, ai sensi dell'art. 2651 c.c.
Per la difficoltà che presenta la dimostrazione di tale circostanza in sede di giudizio, potrebbe essere emessa anche sentenza di rigetto (dell'usucapione).
E' possibile, comunque, domandare al Giudice la divisione. Nell'ambito del giudizio, toccherebbe poi a suo fratello chiedere incidentalmente la dichiarazione di usucapione, con relativo onere della prova a suo carico, che in materia di divisione ereditaria è particolarmente complessa, per ragioni tecniche che non sto qui a precisare., anche perchè i dati a mia disposizione non sono completi.
Le consiglio, in questo caso, di rivolgersi ad un legale, mettendolo dettagliatamente al corrente dei fatti.



10.7.02 - In data 25.11.1993 ho con-acquistato con atto notarile una casa con annesso terreno composta di due particelle: 90 (su cui insiste casa e garage) e 91 (terreno).
Nell'atto è espressamente detto che la villetta oggetto di vendita è stata edificata sul terreno pervenuto per acquisto con atto notar P. 18.12.1968 giusta licenza edilizia 5630 comune di Marsala 26.4.1973 e che detta villetta è abitabile dal Sindaco di Marsala 11.10.1975 e aggiunge inoltre che parte del terreno annesso e precisamente la particella 91 le pervenne per averla posseduta pacificamente pubblicamente ed ininterrottamente da oltre venti anni.
Ora in data 8.7 ricevo lettera di uno studio legale che dice "parte di detto appezzamento contrassegnato dalla particella 91 sul quale sorge anche una parte dell'edificio (???) è di proprietà di F. ora degli eredi tra i quali l'assistito. Detta particella era in possesso della venditrice solo dal 7.7.1975 in forza di scrittura privata di permuta, non perfezionata, a firma di F. I. quale mandatario del padre G. per cui al momento della compravendita la venditrice, che ha fatto sul citato rogito dichiarazione mendace non aveva maturato il ventennio per operare legittimamente il trasferimento di detta particella. Per quanto sopra prima di procedere alla dichiarazione di nullità dell'atto di cui sopra e per la rivendicazione della proprietà si invita al rilascio del terreno con ogni accessione eventualmente ivi esistente."
Premesso che sulla particella 91 non esiste nessuna edificazione e che comunque dal '75 sono passati ben 27 anna cosa devo fare?
Grazie.


Sig.ra C. A. da Luvinate (VA)

Gent.ma signora C.,
in linea di massima, per il momento, lei non dovrebbe far nulla. Mi spiego.
Non posso dire con certezza se l'alienante che ha dichiarato l'acquisto per usucapione abbia detto il vero, nè se una causa di accertamento di usucapione possa avere esito positivo o meno, per lei, in qualità di acquirente della particella controversa, sia perchè non conosco sufficientemente la questione, sia perchè la causa in questione va decisa dal Giudice essenzialmente sulla base di testimoni, in assenza di trascrizioni ventennali (che non so se esistono).
Posso, però, riferirle che, qualora venga citato in giudizio il proprietario da altro soggetto che si dichiara anch'esso proprietario (appunto per usucapione), sottoponendo al Giudice la questione del relativo accertamento dell'usucapione e della proprietà, il proprietario chiamato in causa (cioè lei) dovrebbe citare nello stesso giudizio l'alienante (cioè la persona che, in sede di atto di vendita ha dichiarato di aver usucapito la particella in questione).
Ai sensi dell'art. 1476 codice civile, infatti, è obbligo del venditore garantire il compratore dall'evizione e dai vizi della cosa. L'evizione si verifica, appunto, nel caso da lei prospettato.
Ma, a norma degli artt. 1479 e 1480, se il compratore ignorava che la cosa non era di proprietà del venditore e se, nel frattempo, il venditore non gliene abbia fatto acquistare la proprietà, quest'ultimo è tenuto a restituire il prezzo pagato o, a seconda, dei casi, il compratore può chiedere una riduzione del prezzo e, a determinate condizioni può ottenere anche il risarcimento del danno.
Riassumendo, quindi, solo se lei verrà chiamata in giudizio, dovrà a sua volta citare in causa colui che ha venduto la particella, dichiarandosene proprietario.
A questo punto: o quest'ultimo resiste in giudizio e dimostra che la proprietà era realmente sua, provando l'usucapione; oppure sarà tenuto alla restituzione del prezzo da lei pagato per la particella, o quanto meno alla riduzione dello stesso prezzo. Probabilmente, se ricorrono le condizioni di legge, il venditore sarà anche obbligato a risarcirle il danno subito.
Spero di essere stata chiara.



5.7.02 - Tanti anni fa il consorzio di bonifica della piana di venafro, per la costruzione delle canalette di irrigazione superficiali effettuò tutta una serie di espropri di tratti di terreni per pubblica utilità.
Qualche anno fa è stato realizzato un impianto sotterraneo in pressione, sostitutivo del precedente impianto superficiale.
E' possibile per i proprietari dei terreni ritornare in possesso della parte espropriata, visto che è venuto a mancare il motivo di pubblica utilità?
Eventualmente come procedere?
Inoltre, a chi spetta la rimozione delle vecchie canalette in disuso e spesso pericolose per la presenza dei sifoni?
Vorrei inoltre informare che questo problema interessa centinaia di proprietari di terreni.

Sig. G. V. da Venafro (IS)

Gent.mo sig. G.,
rispondo al quesito legale da lei posto.
Il diritto del proprietario del bene espropriato è tutelato dagli artt. 60-63 della legge1865, che prevedono l'istituto della retrocessione dei beni espropriati all'ex proprietario, quando l'opera di pubblica utilità non sia stata più eseguita oppure quando non tutto il fondo espropriato sia
stato utilizzato.
La retrocessione, quindi, può essere totale o parziale.
Per quanto riguarda la retrocessione totale, in mancanza di espressa dichiarazione in tal senso, da parte dell'Ente espropriante, gli espropriati possono rivolgersi al Giudice, per la pronuncia della decadenza della dichiarazione di pubblica utilità e perchè siano loro restituiti i beni espropriati.
I due rimedi sono quindi alternativi ed il diritto del proprietario può essere esercitato in ogni tempo, senza termini di decadenza.
Nel caso, invece, di retrocessione parziale, per adire le vie giudiziarie, è necessaria una dichiarazione detta 'avviso di beni sopravanzati', pubblicata dall'Amministrazione espropriante o dal Prefetto.
Entro tre mesi dalla notifica dell'avviso, gli interessati possono chiedere di rientrare in possesso dei beni.
La retrocessione può attuarsi per contratto oppure in via giudiziaria.
Il prezzo del bene va determinato, in ogni caso, in base al valore attuale.
Preciso, comunque, che questa risposta, sulla base dei dati a mia disposizione, ha un valore puramente indicativo. Per un eventuale approfondimento, consiglio di rivolgersi al suo legale di
fiducia che, dopo un attento esame della documentazione, potrà fornirle ulteriori e più precisi chiarimenti.


5.7.02 - Lavoro in una S.r.l. e abbiamo un fido (con fidejussione firmata da tutti i e 6 i soci) presso un Istituto di credito.
Ora, servendoci un ampliamento del fido la banca ci chiede nuovamente la firma della fidejussione da parte di tutti i soci.
I soci che detengono il 90% hanno già provveduto alla firma, ma il restante 10% non vuole firmare e la banca non ci concede l'ampliamento del fido se non firmano tutti i soci.
Esiste una normativa che disciplina questi aspetti.
Grazie

S.r.l. da Sinnai (CA)

Gentile signor M.,
la normativa che disciplina la fideiussione è fondata sugli artt. 1936 segg. del codice civile.
Tuttavia le banche, per prassi, difficilmente concedono fideiussioni (o, nel caso prospettato, ampliamenti di fideiussioni) senza la firma di tutti i soci. Questo perché il singolo fideiussore garantisce l'adempimento da parte della società, obbligandosi personalmente verso il creditore, cioè rispondendo con il suo patrimonio personale: ciò è l'effetto proprio della fideiussione, non essendo altrimenti aggredibile il patrimonio dei singoli soci, proprio perchè si tratta di società di capitale (srl).
E' evidente, allora, che con la sottoscrizione di tutti i soci, la banca avrà maggiori possibilità di rivalersi dell'eventuale inadempimento dell'obbligazione (prestito o fido), potendo porre in esecuzione il proprio titolo nei confronti di tutti e di ciascun socio fideiussore.
Al più, sarebbe possibile dimostrare alla banca, offrendo garanzie documentate, che il patrimonio dei soci che hanno già firmato è sufficiente a soddisfare l'eventuale debito della s.r.l.
Si badi: il patrimonio personale, non il capitale sociale versato.
Questa possibilità, comunque, è rimessa alla discrezionalità dell'istituto di credito: stando ad una veloce indagine, è difficile che la banca accetti la firma di alcuni soltanto dei soci, per la prassi consolidata che richiede, appunto, la firma di tutti.
L'unico tentativo è quello suggerito, previo accordo con la banca interessata, la quale -ripeto- agisce con un notevole margine di discrezionalità.
Mi auguro di aver soddisfatto i suoi dubbi.
Saluti



CONTRATTI A DISTANZA - Tempo fa infatti ho acquistato un computer, attraverso una trasmissione di televendite.
Il prezzo, però, di 1.032,91   (2 milioni di lire), è lievitato, al momento della consegna, a 2.582,28   (5 milioni di lire). Era previsto un periodo di prova di sette giorni. Dopo tre giorni ho inviato alla ditta, con ricevuta di ritorno, una raccomandata con cui manifestavo l'intenzione di restituire il computer.
Dopo quasi un anno, nessuno si è più fatto sentire. Ho anche provato a telefonare alla ditta, ma nessuno risponde.
Intanto il pc è ancora in mio possesso, chiuso nella scatola di imballaggio e non ho ancora pagato alcuna rata.
Cosa devo fare?


Risposta:
Con il Decreto Legislativo 22 maggio 1999, n. 185 "Attuazione della direttiva 97/7/CE relativa alla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza" il Legislatore ha finalmente disciplinato una materia assolutamente incerta (anche se un piccolo sforzo era stato già fatto nel 92).
Il caso che prospetta rientra nella fattispecie prevista dall'art. 5 del Dlgs 185/99 il quale prevede:
"Il consumatore ha diritto di recedere da qualunque contratto a distanza, senza alcuna penalita' e senza specificarne il motivo, entro il termine di dieci giorni lavorativi decorrente (e non più sette) dalla consegna del bene".
Il termine è di tre mesi nel caso in cui il venditore non abbia adempiuto al dovere di "pubblicità delle modalità contrattuali".
Ha fatto bene ad inviare raccomandata a.r. alla sede legale del venditore, ma era necessario adempiere all'altro obbligo, di restituire o a mettere a disposizione del fornitore il bene che le era stato consegnato, secondo le modalita' ed i tempi previsti dal contratto, entro dieci giorni dalla consegna. In questa ipotesi, anche le spese di spedizione postale sarebbero state a carico del venditore.

 


PRIVACY - Siamo una cooperativa che si occupa della realizzazione di siti web. Stiamo lavorando ad un sito che riguarda la nostra città. In una sezione pubblicheremo le foto con i nomi e cognomi della giunta, del consiglio comunale e del Sindaco. Abbiamo realizzato le foto, attraverso una scansione da un quotidiano locale.
La pubblicazione di queste foto può configurare una violazione della privacy o altro?
Nel un sito vorremmo anche fornire un servizio di cartoline virtuali. I dati richiesti all'utente saranno soltanto l'e-mail del mittente e del destinatario e sarranno archiviati per 15 giorni, il tempo equivalente alla durata della cartolina selezionata.
I dati verranno utilizzati per comunicazione commerciali o informative ne ceduti a terzi.
E' necessaria la comunicazione al garante della privacy o no?

Risposta:
Con riferimento al primo quesito, occorre una precisazione.
Secondo l'opinione dottrinaria corrente, l'e-mail, da solo, non può essere considerato dato personale se non quando sia associato ad altri elementi che rendano 'identificabile' la persona fisica o giuridica.
Per contro, il Garante, in diverse decisioni, ha ribadito che l'indirizzo di posta elettronica è un 'dato personale', come tale assoggettato alla disciplina prevista dalla L.675/96.
Chi intende trattare tale 'informazione personale' sarà obbligato, quindi, a seguire le prescrizioni di cui all'art.7 della Legge sulla Privacy che obbligano il titolare di comunicare al Garante, anche a mezzo di raccomandata a.r., l'inizio del trattamento.
La regola, tuttavia, non si estende a coloro che utilizzano i dati per fini esclusivamente personali, quando cioè i dati stessi non siano oggetto di comunicazione o diffusione esterna.
Ritengo, pertanto, che, in base agli elementi posti nel quesito, non sussiste l'obbligo di notifica al Garante, anche se permane comunque il dovere di custodia e di sicurezza dei dati.
Con riferimento, invece, al secondo quesito, ai sensi dell'art.97 Legge sul diritto d'autore non occorre il consenso delle persone ritratte quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto dalle stesse.
Nel caso specifico, quindi, non si incorrerebbe in alcuna sanzione.
Il problema, però, si pone rispetto alla utilizzazione di una fotografia acquisita attraverso scanner, la quale rientra nella tutela della legge sul diritto d'autore.
Il fotografo o l'editore, infatti, possono far valere il loro diritto allo sfruttamento economico della fotografia, per un periodo di tempo di venti anni dalla data di produzione. Quindi, riuscendo a dimostrare la sua mala fede nella riproduzione, potrebbero vedere accolta dal giudice la domanda di risarcimento danni.
Il consiglio è di contattare l'autore della riproduzione fotografica e l'editore della pubblicazione, per chiedere la loro autorizzazione allo sfruttamento dell'immagine, eventualemente, proponendo di inserire nel sito il titolo del quotidiano dal quale è ripresa la foto, con tutte le coordinate del caso (data di pubblicazione e riferimenti giuridici della testata), nonché, naturalmente, il nome del fotografo.


MULTIPROPRIETÀ - Sto valutando l'opportunità di acquistare un appartamento in multiproprietà. Alcuni amici dicono che si tratta di un vero e proprio investimento.
Mi sorgono dei dubbi, anche perché non sono a conoscenza dei miei diritti.
Vorrei delle delucidazioni.

Risposta:
Effettivamente, la multiproprietà rappresenta ormai una forma familiare e abbastanza accessibile di acquisto immobiliare o, talvolta, di investimento. Normalmente, infatti, a meno che nel contratto di compravendita non sia diversamente disposto, è possibile cedere in locazione a terzi l'immobile in multiproprietà, ovviamente per il periodo di tempo corrispondente a quello del proprio godimento.
Si tratta, in pratica, di una forma di proprietà a tutti gli effetti, limitata solo dalla periodicità di godimento -di solito turnario fra i vari multiproprietari-dell'immobile.
Tuttavia, non sono rari i casi di compratori in buona fede e poco informati che hanno subito raggiri, attraverso il sistema della vendita di multiproprietà. Per questo, la materia è stata disciplinata dal Decreto Legislativo 427/1998, emanato in attuazione della Direttiva CE 94/97, che offre maggiori garanzie al compratore e che è bene conoscere prima di avventurarsi alla stipula di un contratto di compravendita in multiproprietà. Il venditore è tenuto a sottoporre all'acquirente un prospetto informativo, nel quale siano elencati in dettaglio sia le caratteristiche dell'immobile, sia i servizi ai quali si potrà accedere.
I costi e le imposte della proprietà vanno chiaramente specificati nel contratto, il quale va redatto sempre in lingua italiana e deve indicare il periodo esatto di acquisto dell'immobile e l'eventuale possibilità di scambio.
In relazione alla facoltà di recesso, l'acquirente entro dieci giorni dalla firma ha diritto a cambiare idea e riottenere l'intera somma versata. In questo caso, non sarà tenuto a corrispondere penalità, né a specificare la motivazione del recesso. Dovrà unicamente rimborsare al venditore le spese vive eventualmente sopportate. Anche dopo il termine di dieci giorni, l'acquirente ha comunque diritto, entro tre mesi dalla sottoscrizione, a recedere dal contratto in caso di violazione da parte del venditore di qualsiasi clausola contrattuale. Sono nulli per la legge eventuali patti aggiuntivi, consistenti di solito in moduli prestampati, con cui si costringe il compratore a rinunziare ai propri diritti.
Il diritto di recesso viene esercitato con comunicazione al venditore mediante raccomandata con ricevuta di ritorno; la disdetta può essere trasmessa anche via fax o telegramma, ma sempre confermata con raccomandata entro 48 ore.
Il venditore non può pretendere nè ricevere acconti, prima della scadenza dei termini del diritto di recesso.
Egli ha l'obbligo, inoltre, di prestare fidejussione bancaria o assicurativa di durata di almeno cinque anni, con la quale garantire il compratore della corretta esecuzione del contratto e del rispetto delle obbligazioni relative, dopo il versamento del prezzo. In questa ipotesi, infatti, la banca o l'assicurazione gli garantiranno un risarcimento
In caso di controversie, e'prevista la competenza del Foro di residenza dell'acquirente, onde evitare che, per ottenere tutela, costui debba rvolgersi a giudici di Paesi stranieri o lontani.
Chi non rispetti la normativa è sanzionato con multe fino a 3.098   (6 milioni di lire) e, nei casi più gravi, rischia, addirittura, la sospensione della attività.

 


- ESPROPRIAZIONE - Sono sindaco neoeletto di un comune e vorrei dei chiarimenti, in ordine ad una questione di espropriazione.
Il decreto di esproprio risale a diversi anni fa, ma i lavori, che riguardavano la costruzione di una strada pubblica e l'ampliamento di quella preesistente non sono mai stati eseguiti.
Recentemente, però, l'amministrazione comunale ha approvato un progetto ed ha indetto una gara per conferire alla ditta vincitrice l'incarico di procedere ai suddetti lavori.
Invece, il proprietario del terreno espropriato ha diffidato l'amministrazione dall'intraprendere i lavori ed ha manifestato, tramite il suo legale, la prospettiva di una citazione in giudizio nei confronti del Comune.
Vorrei conoscere che possibilità ha il Comune di ottenere una pronuncia favorevole, in sede di giudizio e, soprattutto cosa potrebbe pretendere il proprietario.

Risposta:
L'istituto dell'espropriazione, come quello dell'occupazione appropriativa, si fondano su ll'applicazione della prevalenza dell'interesse pubblico, ritenuto economicamente preponderante rispetto al diritto reale del proprietario privato.
Nell'ipotesi prospettata, si dice dell'atto di esproprio, ma non si riferisce nulla circa l'esistenza della dichiarazione di pubblica utilità, elemento costante ed essenziale.
Se questa manca, il proprietario ha diritto alla restituzione del bene o, alternativamente, ad essere risarcito del danno subito , con la corresponsione, non di un indennizzo, ma del valore reale del bene. Solitamente, tuttavia, per quanto riguarda le amministrazioni locali, la dichiarazione di pubblica utilità è contestuale all'atto di esproprio ed in questo contenuta. Pertanto, in mancanza di ulteriori informazioni, riguardo il caso da lei prospettato, è da ritenere che la questione della citazione in giudizio esuli dall'ipotesi prospettata della restituzione o del risarcimento.
C'è, invece, un altro punto da segnalare: l'acquisto a titolo originario della pubblica amministrazione si verifica con la trasformazione del bene originario, cioè con l'esecuzione dei lavori, che, nell'ipotesi in questione non si è verificata. I lavori, infatti, non sono mai stati eseguiti.
Una recente pronuncia della prima sezione della Suprema Corte ha affermato, appunto, che la mancata realizzazione di un'opera pubblica consente ai soggetti espropriati di recuperare la proprietà del bene, una volta maturati i termini temporali di cui all'art. 1158 c.c.
La Corte di Cassazione con sentenza 5293/2000 del 22 aprile 2000, ha sostenuto che un bene espropriato per ragioni di pubblica utilità può retrocedere per usucapione, se l'ente non abbia realizzato le opere di pubblica utilità entro il termine di vent'anni.
Potrebbe obiettarsi che un bene soggetto a destinazione pubblica non è usucapibile. Ma la Corte afferma che qualora l'Ente Pubblico (nella specie il Comune) non esegua l'opera pubblica, il bene rientra nel patrimonio disponibile dell'amministrazione ed è pertanto soggetto ad usucapione ordinaria ventennale.
Nel caso prospettato, occorrerebbe quindi conoscere la data del decreto di esproprio. Se sono trascorsi venti anni, senza che siano stati eseguite, né iniziate le opere, è probabile che il proprietario abbia intenzione di adire il giudice per sentirlo dichiarare l'avvenuta usucapione del terreno. In tal caso, in mancanza di ulteriori elementi, è probabile che costui attenga pronuncia a lui favorevole, perché, appunto, il possesso ventennale da parte sua ha comportato evidentemente il riacquisto del bene in virtù dell'usucapione.



MARCHI E CONCORRENZA SLEALE - Ho realizzato una linea di prodotti per la casa e per l'igiene (detersivi, ecc.), che rivenderò presso il mio emporio. Mi hanno suggerito di predisporre un marchio, per tutelarmi da imitazioni o, comunque, da atti di concorrenza sleale, prima di imettere i prodotti sul mercato. Vorrei sapere come procedere. E' necessario registrare il marchio? Che tipo di tutela offre la legge?

Risposta:
Il titolare di un marchio, dotato dei requisiti prescritti dalla legge (liceità, verità e originalità) ha diritto all'uso esclusivo del marchio prescelto. Ma la tutela è sensibilmente diversa a seconda che il marchio sia stato o meno registrato presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi, istituito presso il Ministero dell'Industria e del Commercio.
La registrazione attribuisce al marchio il diritto all'uso esclusivo di esso su tutto i territorio nazionale. Il proprietario del marchio può così impedire a terzi di mettere in commercio o esportare prodotti contrassegnati con il proprio marchio, oppure di utilizzare lo stesso nella pubblicità, quando questo possa determinare un rischio di confusione per i consumatori. Il diritto di esclusiva copre non solo i prodotti identici, ma anche quelli affini, sempre che esista il rischio di confusione. Tuttavia, la tutela del marchio registrato non impedisce che un altro imprenditore registri o usi lo stesso marchio per prodotti diversi.
Il diritto di esclusiva decorre dalla data di presentazione della relativa domanda al'Ufficio brevetti. Presentata la domanda di registrazione, se questa viene concessa, ogni marchio uguale o simile è nullo ex lege per difetto del requisito della novità. La registrazione nazionale è presupposto per poter estendere la tutela del marchio in ambito internazionale, con la successiva registrazione presso l'organizzazione mondiale della Proprietà Industriale d Ginevra (OMPI). La registrazione dura dieci anni ed è rinnovabile un numero illimitato di volte, sempre con efficacia decennale. La tutela può così avere durata perpetua, a meno che non venga dichiarata la nullità del marchio, per difetto originario di uno dei requisiti essenziali oppure non sopravvenga una causa di decadenza, prevista dalla legge.
Il marchio registrato è tutelato sa in sede civile che in sede penale.
Il titolare del marchio può promuovere contro il concorrente, che abbia leso il suo diritto di esclusiva, l'azione di contraffazione, vola ad ottenere l'inibitoria alla continuazione degli atti lesivi del proprio diritto e la rimozione degli effetti, attraverso la distruzione delle cose materiali (etichette, cartelloni pubblicitari, ecc,.), per mezzo delle quali è avvenuta la contaffazione. Il giudice, su domanda di parte, può anche ordinare la pubblicazione della sentenza di condanna su uno o più giornali. E' sempre possibile chiedere il risarcimento dei danni, in caso di dolo o colpa del contraffattore.
Un'ulteriore tutela proviene dalla creazione di marchi cd. protettivi: il ttolare del marchio registrato, cioè, può costruire una rete di difesa, registrando marchi simili a quello effettivamente usato, al fine di preostituire la prova della confondibilità. Si amplia così l'ambito dell'esclusiva e l'azione di contraffazione potrà essere vittoriosamente esperita anche verso chi utilizzi un marchio coincidente con altro marchio protettivo.
In ordine al marchio non registrato, giova segnalare che la tutela penale approntata dall'ordinamento è più limitata e che la mancanza di registrazione non consente le prospettive di tutela del marchio in sede internazionale.
In sede civile, non sarà possibile esercitare l'azione tipica di contraffazione, disciplinata dalla legge marchi, ma sarà comunque possibile tutelarsi con le azioni corrispondenti, previste dalla regolamentazione sulla concorrenza sleale. Le due sanzioni concesse dall'ordinamento sono quelle tipiche dell'inibitoria e del risacimento del danno (artt. 2599 e 2600 codice civile).
Naturalmente le differenze e le difficoltà da superare in ipotesi di marchio non registrato attengono soprattutto l'ambito della prova: quando il marchio è regolarmente registrato, il titolare non è tenuto a provare alcunchè, risultando già i suoi diritti dalla stessa registrazione; se questa manca, invece, sarà necessariamente posto a carico del titolare l'onere di provare la notorietà del marchio e, soprattutto il cd. preuso, cioè la circostanza che egli si sia servito del marchio prima del presunto contraffattore o usurpatore.
   
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