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Rubrica
di consulenza gratuita on-line in materia di
Diritto
civile e commerciale
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quesito
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22.11.02 - Sono titolare di una rivendita di
generi di monopolio.Il contratto di locazione dei locali
della tabaccheria si e' rinnovato tacitamente qualche
mese fa.Premetto che il canone di affitto e' di euro
235.Qualche giorno fa il locatore mi ha comunicato che
se non avessi acconsentito subito ad un aumento con
nuovo contratto di 115 euro alla prossima scadenza mi
sfratta. In che modo posso tutelarmi? E se possibile,
quanto posso chiedere di risarcimento considerando che
uno spostamento di una rivendita di generi di monopolio
e' alquanto difficile e considerando che la mia si trova
in un punto del paese di ottimo interesse commerciale.Anticipatamente
ringrazio.
Sig.
Domenico A. da Cittanova (RC)
La
risposta é di prossima pubblicazione
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7.10.02
- Messaggio: Sono proprietario di un appartamento il
cui l'inquilino si dimostra essere perennemente in ritardo
nei pagamenti.
Fino ad ora ha sempre pagato tranne l'ultima rata trimestrale.
Ultimamente da circa due mesi si trova fuori domicilio
e a peggiorare il tutto si e' verificata una perdita
d'acqua all'interno dell'appartamento.
L' abitazione sottostante lamenta infiltrazioni e data
l'impossibilita' di contattare il mio inquilino mi chiedo
se come proprietario ho la possibilita' di entrare in
casa per poter effettuare i lavori di muratura inerenti
alla perdita.
Se fosse possibile dovrei pero' sfondarle la porta e
provvedere successivamente al ripristino della stessa
con una nuova serratura.
In quella situazione potrei riprendere possesso del
mio appartamento sino al saldo delle mensilita' arretrate?
I lavori di muratura e cambio serratura sono da addebitare
a chi o dovro' pagare di tasca mia?
Vi ringrazio per il tempo concessomi e sperando in un
esito positivo della questione porgo i piu' cordiali
saluti.
Sig.
Walter V. (MI)
La
risposta é di prossima pubblicazione
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9.9.02
- Messaggio: Nel 1985 mio padre ha donato un appartamento
a mia sorella. Nel 1991 alla morte di mio padre ho avviato
procedimento per riduzione della donazione e la domanda
giudiziaria veniva trascritta nel 1991. In quella sede
venivo a sapere che mia sorella aveva già ipotecato
il bene
con un Istituto bancario (ipoteca trascritta nel 1989
).
Nel 2002 è uscita la sentenza che ha riconosciuto
i miei diritti e mi ha assegnato il bene per riduzione
di donazione.
Nel frattempo la banca ha ottenuto il provvedimento
di esecuzione forzata e tra due mesi l'immobile dovrebbe
andare all'asta giudiziaria.
Che comportamento devo tenere?La banca ha diritti sul
bene nonostante l'art 563 c.c. ? Se il bene viene venduto
all'asta, l'acquirente può essere soggetto ad
evizione ?
Sig.
A. F.
L'art.
563 c.c., da lei citato, prevede l'onere di preventiva
escussione del donatario (cioè sua sorella) e,
in capo al terzo (istituto bancario), solo un'obbligazione
facoltativa.
Il suo legale di fiducia, perfettamente a conoscenza
dei fatti, saprà indirizzarla al meglio, per
la risoluzione della questione.
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5.9.02
- Sono proprietario insieme a mia sorella di tre locali
-fondi
commerciali. Nel 1997 abbiamo affittato con regolare
contratto di locazione due locali.
Il terzo è rimasto libero.
Dopo qualche mese abbiamo concesso, in parola e in modo
assolutamente informale, l'utilizzo temporaneo del terzo
locale, anche per favorire l'avvio della nascente attività
commerciale.
Il conduttore per il terzo locale ogni tanto ci dava
qualche lira senza ricevere chiaramente ricevuta, non
trattantosi di affitto.
Quesito: Successivamente abbiamo comunicato a voce la
nostra volonta di ritornare in possesso del locale ma
niente.
Cosi lo scorso mese di luglio (15) c.a abbiamo inviato,
una raccomandata con ricevuta di ritorno con la quale
si invita il conduttore di provvedere inderogabilmente
entro il prossimo 31 luglio c.a alla consegna del locale.
Ad oggi 27 agosto non abbiamo ricevuto ne le chiavi
ne risposta cosa dobbiamo fare. Grazie per la risposta
Sig.
P.A.C. da San Giuliano Terme (PI)
Lei
ha stipulato - sia pure verbalmente - un contratto di
comodato con l'inquilino dei suoi locali.
Questo tipo di contratto è regolato dal codice
civile, pur essendo a titolo gratuito. Gli artt. 1809
e 1810 stabiliscono che il proprietario può recedere
in qualunque momento dal contratto e pretendere la restituzione
dell'immobile. Se è stato stabilito un termine
dalle parti, il proprietario deve giustificare la restituzione
con un 'bisogno urgente e impreveduto'; in mancanza
di termine pattuito reventivamente, la restituzione
deve avvenire non appena il proprietario richiede la
cosa.
Se la questione non si risolve bonariamente, è
necessario chiedere al Giudice la risoluzione del contratto.
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4.9.02
- Messaggio: Quale norma posso invocare per sostenere
che per le piante in vaso non c'è l'obbligo di
rispettare le distanze legali previste dal codice?
Sig.ra
G.C. da Fano (PS)
Il
codice civile disciplina le distanze per gli alberi
agli artt. 892-896.
E' evidente che il legislatore si occupa di regolare
le distanze dai confini solo per quanto attiene a piante
con radici interrate direttamente al suolo o anche in
contenitori infissi al suolo, per il semplice motivo
che la tutela della proprietà privata non subirebbe
lesioni da piante che, invece, possono essere facilmente
spostate da un luogo all'altro, come appunto le piante
in vaso.
Il danno ai vicini si concretizza sostanzialmente nella
diminuzione d'aria, luce, soleggiamento o panoramicità,
a causa della/e pianta/e (Cass. 6497/1988). Diversa
è l'ipotesi di immissioni (art. 844 c.c.) che
si verifica quando, sul fondo del vicino si trasmettano
esalazioni o eventuali altre propagazioni, anche causate
da piante: in questa ipotesi, il riferimento non è
dato dalla distanza delle piante dal confine, ma dal
superamento della soglia di normale tollerabilità
della medesima immissione.
La questione meriterebbe ulteriori approfondimenti,
ma non posso essere più chiara, in mancanza di
dati concreti sulla questione che la preoccupa.
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4.9.02
- Messaggio: Gentilissima piazzaregione,
Sono residente a Senigallia in provincia di Ancona,
vorrei sottoprovi una questione legale online.
In data 10/08/02 ho cocluso presso la catena di negozi
Vissani (Servicom s.p.a.) un contratto denominato commissione
mediante il quale ho acquistato 4 pezzi di una lista
di nozze per un totale di Euro 148,49.
Questo tipo di contratto è stato fatto da tantissimi
altri consumatori invitati al medesimo matrimonio per
un totale di svariati milioni.
Il matrimonio era fissato per il 25/08/2002 (le pubblicazioni
al momento dell'acquisto erano già state affisse).
In data 11/08/02 (il giorno seguente al mio acquisto)
ho ricevuto da terzi, incaricati dagli sposi, la triste
notizia che il matrimonio non si sarebbe più
fatto.
Oltre al dispiacere si è aggiunta la beffa del
negoziante che, a suo dire, avendo già fatturato
il regalo e avendo io sottoscritto regolarmente il contratto
(con doppia firma per le clausole vessatorie riportate
sul retro, che comunque non prevedono questa ipotesi),
non è tenuto a restituirmi il denaro e che al
massimo è disposto a rilasciarmi un buono da
poter utillizzare a tempo indeterminato in tutti i negozi
della catena.
Vorrei sapere se è possibile in merito una tutela
giurisdizionale contro il negoziante (nessuno di noi
è disposto ad agire contro lo sposo che ha sciolto
la promessa) che consenta a me e agli altri consumatori
di poter riottenere la somma pagata in denaro in quanto
abbiamo stipulato con il negoziante in buona fede con
la condizione esplicita, provata dal fatto che i regali
acquistati erano stati tutti scelti dagli sposi, che
il regalo era finalizzato ad un matrimonio che poi non
si è realizzato.
In attesa di una pronta risposta sentitamente ringrazia
ed ossequia.
Sig.
G.B. da Senigallia (AN)
La
questione che mi sottopone è interessante, soprattutto
da un punto di vista dottrinario.
Si potrebbe tentare una richiesta giudiziale per annullamento
del contratto (di compravendita), ai sensi dell'art.
1353, facendo valere non la condizione, perchè
non si tratta di contratto subordinato al verificarsi
(o non verificarsi) eslicitamente di un evento futro
e incerto, ma piuttosto il venir meno della 'presupposizione'.
E' questo un elemento di fatto o di diritto che non
dipende dalla volontà dei contraenti, ma comune
ad entrambi, perchè "tenute da loro presenti
nella formazione del consenso come presupposto del volere
determinante ai fini della persistenza del vincolo contrattuale"
(Cass. 12921/1991 e 3083/1998).
Il venir meno o il mancato avveramento della presupposizione
implica la risoluzione del contratto.
Tuttavia andrei cauta, nella proposizione di un'azione
in tal senso che dipende, essenzialmente da spunti giurisprudenziali
e dottrinari, senza avere una precisa tutela sul piano
normativo (l'art. 1353 si riferisce essenzialmente al
contratto condizionale ed è applicato solo per
estensione analogica al contratto con presupposizione).
Bisogna tener presente, del resto, che esistono due
contratti distinti: il primo è quello tra i futuri
mancati sposi ed il negoziante; il secondo è
quello tra lei (o gli altri acquirenti) ed il negoziante
medesimo. I due rapporti giuridici non hanno esplicito
nesso tra loro: tant'è che sul modello contrattuale
da lei firmato non esiste riferimento alcuno al futuro
matrimonio.
Può tentare la prima via, con i rischi conseguenziali
in ordine al buon esito del giudizio, sostanzialmente
basato su una indagine di fatto riservata al Giudice
di merito (cioè un apprezzamento che non sarebbe
neanche ricorribile in Cassazione, se non per vizi logici
e giuridici).
Sarebbe più agevole rivalersi nei confronti degli
sposi, che, peraltro, nel frattempo, potrebbero aver
nuovamente ripensato alla conclusione del matrimonio.
Con buona pace di tutti, anche degli invitati.
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3.9.02
- Messaggio: Vorrei acquistare un terratetto di
3 vani con giardino, in fase di ristrutturazione dal
proprietario, che originariamente era un magazzino con
stalla; mi hanno però riferito che il giardinetto
recintato non apparirà nel contratto di acquisto,
perchè acquisito dal proprietario per "usucapione"
(faceva parte della strada comunale).
Vorrei sapere a cosa potrei andare incontro, e se ci
potrebbero essere problemi nel caso in cui volessi un
giorno rivendere la proprietà.
Grazie per l'attenzione.
Sig.ra
B.T. da Prato
L'acquisto
per usucapione deve essere dichiarato con sentenza,
che va poi trascritta (art. 2651 c.c.), altrimenti non
è opponibile ai terzi (cioè nè
a lei, nè a futuri acquirenti). Il proprietario,
prima di vendere, dovrebbe portare a termine la causa.
Trattandosi, però di strada comunale, è
possibile che ci sia qualche atto amministrativo (es:
retrocessione del comune) che certifichi la proprietà
del venditore.
Le
consiglio, comunque, di stipulare l'atto di vendita
dinanzi ad un notaio, per avere totale garanzia attuale
e futura (specie in vista di una nuova vendita). Una
scrittura privata potrebbe non tutelarla a sufficienza.
Purtroppo
non posso esserle di ulteriore aiuto, perchè
non conosco i termini complessivi della vicenda. Sarebbe
il caso che lei consulti un notaio e, soprattutto un
legale, per ovviare all'inconveniente
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17.8.02 - Messaggio: Mia madre è comproprietaria
con i suoi 3 fratelli di un immobile ricevuto per successione
dopo la morte dei genitori.
Uno dei fratelli con il consenso degli altri è
rimasto dentro la casa in questione per più di
20 anni ora dice di poter acquisire l' immobile per
usucapione, volevo sapere se ne ha la facoltà
e in cosa consiste concretamente la procedura per usucapire
un immobile.
Ma per usucapire un immobile non ci deve essere la condizione
che non si riesca a rintracciare il titolare del diritto
di proprietà? la ringrazio
Sig.
C.G. da Lacchiarella (MI)
L'usucapione
degli immobili consiste nel possesso continuato per
venti anni.
Tuttavia, per essere validamente opponibile ai terzi
(cioè ai coeredi), l'usucapione deve essere dichiarata
dal Giudice con sentenza, che a sua volta va trascritta,
ai sensi dell'art. 2651 c.c.
Per la difficoltà che presenta la dimostrazione
di tale circostanza in sede di giudizio, potrebbe essere
emessa anche sentenza di rigetto (dell'usucapione).
E' possibile, comunque, domandare al Giudice la divisione.
Nell'ambito del giudizio, toccherebbe poi a suo fratello
chiedere incidentalmente la dichiarazione di usucapione,
con relativo onere della prova a suo carico, che in
materia di divisione ereditaria è particolarmente
complessa, per ragioni tecniche che non sto qui a precisare.,
anche perchè i dati a mia disposizione non sono
completi.
Le consiglio, in questo caso, di rivolgersi ad un legale,
mettendolo dettagliatamente al corrente dei fatti.
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10.7.02
- In data 25.11.1993 ho con-acquistato con atto
notarile una casa con annesso terreno composta di due
particelle: 90 (su cui insiste casa e garage) e 91 (terreno).
Nell'atto è espressamente detto che la villetta
oggetto di vendita è stata edificata sul terreno
pervenuto per acquisto con atto notar P. 18.12.1968
giusta licenza edilizia 5630 comune di Marsala 26.4.1973
e che detta villetta è abitabile dal Sindaco
di Marsala 11.10.1975 e aggiunge inoltre che parte del
terreno annesso e precisamente la particella 91 le pervenne
per averla posseduta pacificamente pubblicamente ed
ininterrottamente da oltre venti anni.
Ora in data 8.7 ricevo lettera di uno studio legale
che dice "parte di detto appezzamento contrassegnato
dalla particella 91 sul quale sorge anche una parte
dell'edificio (???) è di proprietà di
F. ora degli eredi tra i quali l'assistito. Detta particella
era in possesso della venditrice solo dal 7.7.1975 in
forza di scrittura privata di permuta, non perfezionata,
a firma di F. I. quale mandatario del padre G. per cui
al momento della compravendita la venditrice, che ha
fatto sul citato rogito dichiarazione mendace non aveva
maturato il ventennio per operare legittimamente il
trasferimento di detta particella. Per quanto sopra
prima di procedere alla dichiarazione di nullità
dell'atto di cui sopra e per la rivendicazione della
proprietà si invita al rilascio del terreno con
ogni accessione eventualmente ivi esistente."
Premesso che sulla particella 91 non esiste nessuna
edificazione e che comunque dal '75 sono passati ben
27 anna cosa devo fare?
Grazie.
Sig.ra C. A. da Luvinate (VA)
Gent.ma
signora C.,
in linea di massima, per il momento, lei non dovrebbe
far nulla. Mi spiego.
Non posso dire con certezza se l'alienante che ha dichiarato
l'acquisto per usucapione abbia detto il vero, nè
se una causa di accertamento di usucapione possa avere
esito positivo o meno, per lei, in qualità di
acquirente della particella controversa, sia perchè
non conosco sufficientemente la questione, sia perchè
la causa in questione va decisa dal Giudice essenzialmente
sulla base di testimoni, in assenza di trascrizioni
ventennali (che non so se esistono).
Posso, però, riferirle che, qualora venga citato
in giudizio il proprietario da altro soggetto che si
dichiara anch'esso proprietario (appunto per usucapione),
sottoponendo al Giudice la questione del relativo accertamento
dell'usucapione e della proprietà, il proprietario
chiamato in causa (cioè lei) dovrebbe citare
nello stesso giudizio l'alienante (cioè la persona
che, in sede di atto di vendita ha dichiarato di aver
usucapito la particella in questione).
Ai sensi dell'art. 1476 codice civile, infatti, è
obbligo del venditore garantire il compratore dall'evizione
e dai vizi della cosa. L'evizione si verifica, appunto,
nel caso da lei prospettato.
Ma, a norma degli artt. 1479 e 1480, se il compratore
ignorava che la cosa non era di proprietà del
venditore e se, nel frattempo, il venditore non gliene
abbia fatto acquistare la proprietà, quest'ultimo
è tenuto a restituire il prezzo pagato o, a seconda,
dei casi, il compratore può chiedere una riduzione
del prezzo e, a determinate condizioni può ottenere
anche il risarcimento del danno.
Riassumendo, quindi, solo se lei verrà chiamata
in giudizio, dovrà a sua volta citare in causa
colui che ha venduto la particella, dichiarandosene
proprietario.
A questo punto: o quest'ultimo resiste in giudizio e
dimostra che la proprietà era realmente sua,
provando l'usucapione; oppure sarà tenuto alla
restituzione del prezzo da lei pagato per la particella,
o quanto meno alla riduzione dello stesso prezzo. Probabilmente,
se ricorrono le condizioni di legge, il venditore sarà
anche obbligato a risarcirle il danno subito.
Spero di essere stata chiara.
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5.7.02
- Tanti anni fa il consorzio di bonifica della piana
di venafro, per la costruzione delle canalette di irrigazione
superficiali effettuò tutta una serie di espropri
di tratti di terreni per pubblica utilità.
Qualche anno fa è stato realizzato un impianto
sotterraneo in pressione, sostitutivo del precedente
impianto superficiale.
E' possibile per i proprietari dei terreni ritornare
in possesso della parte espropriata, visto che è
venuto a mancare il motivo di pubblica utilità?
Eventualmente come procedere?
Inoltre, a chi spetta la rimozione delle vecchie canalette
in disuso e spesso pericolose per la presenza dei sifoni?
Vorrei inoltre informare che questo problema interessa
centinaia di proprietari di terreni.
Sig.
G. V. da Venafro (IS)
Gent.mo
sig. G.,
rispondo al quesito legale da lei posto.
Il diritto del proprietario del bene espropriato è
tutelato dagli artt. 60-63 della legge1865, che prevedono
l'istituto della retrocessione dei beni espropriati
all'ex proprietario, quando l'opera di pubblica utilità
non sia stata più eseguita oppure quando non
tutto il fondo espropriato sia
stato utilizzato.
La retrocessione, quindi, può essere totale o
parziale.
Per quanto riguarda la retrocessione totale, in mancanza
di espressa dichiarazione in tal senso, da parte dell'Ente
espropriante, gli espropriati possono rivolgersi al
Giudice, per la pronuncia della decadenza della dichiarazione
di pubblica utilità e perchè siano loro
restituiti i beni espropriati.
I due rimedi sono quindi alternativi ed il diritto del
proprietario può essere esercitato in ogni tempo,
senza termini di decadenza.
Nel caso, invece, di retrocessione parziale, per adire
le vie giudiziarie, è necessaria una dichiarazione
detta 'avviso di beni sopravanzati', pubblicata dall'Amministrazione
espropriante o dal Prefetto.
Entro tre mesi dalla notifica dell'avviso, gli interessati
possono chiedere di rientrare in possesso dei beni.
La retrocessione può attuarsi per contratto oppure
in via giudiziaria.
Il prezzo del bene va determinato, in ogni caso, in
base al valore attuale.
Preciso, comunque, che questa risposta, sulla base dei
dati a mia disposizione, ha un valore puramente indicativo.
Per un eventuale approfondimento, consiglio di rivolgersi
al suo legale di
fiducia che, dopo un attento esame della documentazione,
potrà fornirle ulteriori e più precisi
chiarimenti.
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5.7.02
- Lavoro in una S.r.l. e abbiamo un fido (con fidejussione
firmata da tutti i e 6 i soci) presso un Istituto di
credito.
Ora, servendoci un ampliamento del fido la banca ci
chiede nuovamente la firma della fidejussione da parte
di tutti i soci.
I soci che detengono il 90% hanno già provveduto
alla firma, ma il restante 10% non vuole firmare e la
banca non ci concede l'ampliamento del fido se non firmano
tutti i soci.
Esiste una normativa che disciplina questi aspetti.
Grazie
S.r.l.
da Sinnai (CA)
Gentile
signor M.,
la normativa che disciplina la fideiussione è
fondata sugli artt. 1936 segg. del codice civile.
Tuttavia le banche, per prassi, difficilmente concedono
fideiussioni (o, nel caso prospettato, ampliamenti di
fideiussioni) senza la firma di tutti i soci. Questo
perché il singolo fideiussore garantisce l'adempimento
da parte della società, obbligandosi personalmente
verso il creditore, cioè rispondendo con il suo
patrimonio personale: ciò è l'effetto
proprio della fideiussione, non essendo altrimenti aggredibile
il patrimonio dei singoli soci, proprio perchè
si tratta di società di capitale (srl).
E' evidente, allora, che con la sottoscrizione di tutti
i soci, la banca avrà maggiori possibilità
di rivalersi dell'eventuale inadempimento dell'obbligazione
(prestito o fido), potendo porre in esecuzione il proprio
titolo nei confronti di tutti e di ciascun socio fideiussore.
Al più, sarebbe possibile dimostrare alla banca,
offrendo garanzie documentate, che il patrimonio dei
soci che hanno già firmato è sufficiente
a soddisfare l'eventuale debito della s.r.l.
Si badi: il patrimonio personale, non il capitale sociale
versato.
Questa possibilità, comunque, è rimessa
alla discrezionalità dell'istituto di credito:
stando ad una veloce indagine, è difficile che
la banca accetti la firma di alcuni soltanto dei soci,
per la prassi consolidata che richiede, appunto, la
firma di tutti.
L'unico tentativo è quello suggerito, previo
accordo con la banca interessata, la quale -ripeto-
agisce con un notevole margine di discrezionalità.
Mi auguro di aver soddisfatto i suoi dubbi.
Saluti
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CONTRATTI
A DISTANZA - Tempo
fa infatti ho acquistato un computer, attraverso una
trasmissione di televendite.
Il prezzo, però, di 1.032,91 (2 milioni
di lire), è lievitato, al momento della consegna,
a 2.582,28 (5 milioni di lire). Era previsto
un periodo di prova di sette giorni. Dopo tre giorni
ho inviato alla ditta, con ricevuta di ritorno, una
raccomandata con cui manifestavo l'intenzione di restituire
il computer.
Dopo quasi un anno, nessuno si è più fatto
sentire. Ho anche provato a telefonare alla ditta, ma
nessuno risponde.
Intanto il pc è ancora in mio possesso, chiuso
nella scatola di imballaggio e non ho ancora pagato
alcuna rata.
Cosa devo fare?
Risposta:
Con il Decreto Legislativo 22 maggio 1999, n. 185 "Attuazione
della direttiva 97/7/CE relativa alla protezione dei
consumatori in materia di contratti a distanza"
il Legislatore ha finalmente disciplinato una materia
assolutamente incerta (anche se un piccolo sforzo era
stato già fatto nel 92).
Il
caso che prospetta rientra nella fattispecie prevista
dall'art. 5 del Dlgs 185/99 il quale prevede:
"Il consumatore ha diritto di recedere da qualunque
contratto a distanza, senza alcuna penalita' e senza
specificarne il motivo, entro il termine di dieci giorni
lavorativi decorrente (e non più sette) dalla
consegna del bene".
Il termine è di tre mesi nel caso in cui il venditore
non abbia adempiuto al dovere di "pubblicità
delle modalità contrattuali".
Ha fatto bene ad inviare raccomandata a.r. alla sede
legale del venditore, ma era necessario adempiere all'altro
obbligo, di restituire o a mettere a disposizione del
fornitore il bene che le era stato consegnato, secondo
le modalita' ed i tempi previsti dal contratto, entro
dieci giorni dalla consegna. In questa ipotesi, anche
le spese di spedizione postale sarebbero state a carico
del venditore.
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PRIVACY
- Siamo una cooperativa che si occupa della realizzazione
di siti web. Stiamo lavorando ad un sito che riguarda
la nostra città. In una sezione pubblicheremo
le foto con i nomi e cognomi della giunta, del consiglio
comunale e del Sindaco. Abbiamo realizzato le foto,
attraverso una scansione da un quotidiano locale.
La pubblicazione di queste foto può configurare
una violazione della privacy o altro?
Nel un sito vorremmo anche fornire un servizio di cartoline
virtuali. I dati richiesti all'utente saranno soltanto
l'e-mail del mittente e del destinatario e sarranno
archiviati per 15 giorni, il tempo equivalente alla
durata della cartolina selezionata.
I dati verranno utilizzati per comunicazione commerciali
o informative ne ceduti a terzi.
E' necessaria la comunicazione al garante della privacy
o no?
Risposta:
Con riferimento al primo quesito, occorre una precisazione.
Secondo
l'opinione dottrinaria corrente, l'e-mail, da solo,
non può essere considerato dato personale se
non quando sia associato ad altri elementi che rendano
'identificabile' la persona fisica o giuridica.
Per
contro, il Garante, in diverse decisioni, ha ribadito
che l'indirizzo di posta elettronica è un 'dato
personale', come tale assoggettato alla disciplina prevista
dalla L.675/96.
Chi intende trattare tale 'informazione personale' sarà
obbligato, quindi, a seguire le prescrizioni di cui
all'art.7 della Legge sulla Privacy che obbligano il
titolare di comunicare al Garante, anche a mezzo di
raccomandata a.r., l'inizio del trattamento.
La
regola, tuttavia, non si estende a coloro che utilizzano
i dati per fini esclusivamente personali, quando cioè
i dati stessi non siano oggetto di comunicazione o diffusione
esterna.
Ritengo,
pertanto, che, in base agli elementi posti nel quesito,
non sussiste l'obbligo di notifica al Garante, anche
se permane comunque il dovere di custodia e di sicurezza
dei dati.
Con riferimento, invece, al secondo quesito, ai sensi
dell'art.97 Legge sul diritto d'autore non occorre il
consenso delle persone ritratte quando la riproduzione
dell'immagine è giustificata dalla notorietà
o dall'ufficio pubblico coperto dalle stesse.
Nel caso specifico, quindi, non si incorrerebbe in alcuna
sanzione.
Il problema, però, si pone rispetto alla utilizzazione
di una fotografia acquisita attraverso scanner, la quale
rientra nella tutela della legge sul diritto d'autore.
Il fotografo o l'editore, infatti, possono far valere
il loro diritto allo sfruttamento economico della fotografia,
per un periodo di tempo di venti anni dalla data di
produzione. Quindi, riuscendo a dimostrare la sua mala
fede nella riproduzione, potrebbero vedere accolta dal
giudice la domanda di risarcimento danni.
Il consiglio è di contattare l'autore della riproduzione
fotografica e l'editore della pubblicazione, per chiedere
la loro autorizzazione allo sfruttamento dell'immagine,
eventualemente, proponendo di inserire nel sito il titolo
del quotidiano dal quale è ripresa la foto, con
tutte le coordinate del caso (data di pubblicazione
e riferimenti giuridici della testata), nonché,
naturalmente, il nome del fotografo.
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MULTIPROPRIETÀ
- Sto
valutando l'opportunità di acquistare un appartamento
in multiproprietà. Alcuni amici dicono che si
tratta di un vero e proprio investimento.
Mi sorgono dei dubbi, anche perché non sono a
conoscenza dei miei diritti.
Vorrei delle delucidazioni.
Risposta:
Effettivamente, la multiproprietà rappresenta
ormai una forma familiare e abbastanza accessibile di
acquisto immobiliare o, talvolta, di investimento. Normalmente,
infatti, a meno che nel contratto di compravendita non
sia diversamente disposto, è possibile cedere
in locazione a terzi l'immobile in multiproprietà,
ovviamente per il periodo di tempo corrispondente a
quello del proprio godimento.
Si tratta, in pratica, di una forma di proprietà
a tutti gli effetti, limitata solo dalla periodicità
di godimento -di solito turnario fra i vari multiproprietari-dell'immobile.
Tuttavia,
non sono rari i casi di compratori in buona fede e poco
informati che hanno subito raggiri, attraverso il sistema
della vendita di multiproprietà. Per questo,
la materia è stata disciplinata dal Decreto Legislativo
427/1998, emanato in attuazione della Direttiva CE 94/97,
che offre maggiori garanzie al compratore e che è
bene conoscere prima di avventurarsi alla stipula di
un contratto di compravendita in multiproprietà.
Il venditore è tenuto a sottoporre all'acquirente
un prospetto informativo, nel quale siano elencati in
dettaglio sia le caratteristiche dell'immobile, sia
i servizi ai quali si potrà accedere.
I costi e le imposte della proprietà vanno chiaramente
specificati nel contratto, il quale va redatto sempre
in lingua italiana e deve indicare il periodo esatto
di acquisto dell'immobile e l'eventuale possibilità
di scambio.
In
relazione alla facoltà di recesso, l'acquirente
entro dieci giorni dalla firma ha diritto a cambiare
idea e riottenere l'intera somma versata. In questo
caso, non sarà tenuto a corrispondere penalità,
né a specificare la motivazione del recesso.
Dovrà unicamente rimborsare al venditore le spese
vive eventualmente sopportate. Anche dopo il termine
di dieci giorni, l'acquirente ha comunque diritto, entro
tre mesi dalla sottoscrizione, a recedere dal contratto
in caso di violazione da parte del venditore di qualsiasi
clausola contrattuale. Sono nulli per la legge eventuali
patti aggiuntivi, consistenti di solito in moduli prestampati,
con cui si costringe il compratore a rinunziare ai propri
diritti.
Il
diritto di recesso viene esercitato con comunicazione
al venditore mediante raccomandata con ricevuta di ritorno;
la disdetta può essere trasmessa anche via fax
o telegramma, ma sempre confermata con raccomandata
entro 48 ore.
Il
venditore non può pretendere nè ricevere
acconti, prima della scadenza dei termini del diritto
di recesso.
Egli ha l'obbligo, inoltre, di prestare fidejussione
bancaria o assicurativa di durata di almeno cinque anni,
con la quale garantire il compratore della corretta
esecuzione del contratto e del rispetto delle obbligazioni
relative, dopo il versamento del prezzo. In questa ipotesi,
infatti, la banca o l'assicurazione gli garantiranno
un risarcimento
In caso di controversie, e'prevista la competenza del
Foro di residenza dell'acquirente, onde evitare che,
per ottenere tutela, costui debba rvolgersi a giudici
di Paesi stranieri o lontani.
Chi non rispetti la normativa è sanzionato con
multe fino a 3.098 (6 milioni di lire) e, nei
casi più gravi, rischia, addirittura, la sospensione
della attività.
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- ESPROPRIAZIONE
- Sono sindaco neoeletto di un comune e vorrei dei chiarimenti,
in ordine ad una questione di espropriazione.
Il decreto di esproprio risale a diversi anni fa, ma
i lavori, che riguardavano la costruzione di una strada
pubblica e l'ampliamento di quella preesistente non
sono mai stati eseguiti.
Recentemente, però, l'amministrazione comunale
ha approvato un progetto ed ha indetto una gara per
conferire alla ditta vincitrice l'incarico di procedere
ai suddetti lavori.
Invece, il proprietario del terreno espropriato ha diffidato
l'amministrazione dall'intraprendere i lavori ed ha
manifestato, tramite il suo legale, la prospettiva di
una citazione in giudizio nei confronti del Comune.
Vorrei conoscere che possibilità ha il Comune
di ottenere una pronuncia favorevole, in sede di giudizio
e, soprattutto cosa potrebbe pretendere il proprietario.
Risposta:
L'istituto dell'espropriazione, come quello dell'occupazione
appropriativa, si fondano su ll'applicazione della prevalenza
dell'interesse pubblico, ritenuto economicamente preponderante
rispetto al diritto reale del proprietario privato.
Nell'ipotesi prospettata, si dice dell'atto di esproprio,
ma non si riferisce nulla circa l'esistenza della dichiarazione
di pubblica utilità, elemento costante ed essenziale.
Se questa manca, il proprietario ha diritto alla restituzione
del bene o, alternativamente, ad essere risarcito del
danno subito , con la corresponsione, non di un indennizzo,
ma del valore reale del bene. Solitamente, tuttavia,
per quanto riguarda le amministrazioni locali, la dichiarazione
di pubblica utilità è contestuale all'atto
di esproprio ed in questo contenuta. Pertanto, in mancanza
di ulteriori informazioni, riguardo il caso da lei prospettato,
è da ritenere che la questione della citazione
in giudizio esuli dall'ipotesi prospettata della restituzione
o del risarcimento.
C'è, invece, un altro punto da segnalare: l'acquisto
a titolo originario della pubblica amministrazione si
verifica con la trasformazione del bene originario,
cioè con l'esecuzione dei lavori, che, nell'ipotesi
in questione non si è verificata. I lavori, infatti,
non sono mai stati eseguiti.
Una recente pronuncia della prima sezione della Suprema
Corte ha affermato, appunto, che la mancata realizzazione
di un'opera pubblica consente ai soggetti espropriati
di recuperare la proprietà del bene, una volta
maturati i termini temporali di cui all'art. 1158 c.c.
La Corte di Cassazione con sentenza 5293/2000 del 22
aprile 2000, ha sostenuto che un bene espropriato per
ragioni di pubblica utilità può retrocedere
per usucapione, se l'ente non abbia realizzato le opere
di pubblica utilità entro il termine di vent'anni.
Potrebbe obiettarsi che un bene soggetto a destinazione
pubblica non è usucapibile. Ma la Corte afferma
che qualora l'Ente Pubblico (nella specie il Comune)
non esegua l'opera pubblica, il bene rientra nel patrimonio
disponibile dell'amministrazione ed è pertanto
soggetto ad usucapione ordinaria ventennale.
Nel
caso prospettato, occorrerebbe quindi conoscere la data
del decreto di esproprio. Se sono trascorsi venti anni,
senza che siano stati eseguite, né iniziate le
opere, è probabile che il proprietario abbia
intenzione di adire il giudice per sentirlo dichiarare
l'avvenuta usucapione del terreno. In tal caso, in mancanza
di ulteriori elementi, è probabile che costui
attenga pronuncia a lui favorevole, perché, appunto,
il possesso ventennale da parte sua ha comportato evidentemente
il riacquisto del bene in virtù dell'usucapione.
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MARCHI
E CONCORRENZA SLEALE
- Ho realizzato una linea di prodotti per la casa e per
l'igiene (detersivi, ecc.), che rivenderò presso
il mio emporio. Mi hanno suggerito di predisporre un marchio,
per tutelarmi da imitazioni o, comunque, da atti di concorrenza
sleale, prima di imettere i prodotti sul mercato. Vorrei
sapere come procedere. E' necessario registrare il marchio?
Che tipo di tutela offre la legge?
Risposta:
Il titolare di un marchio, dotato dei requisiti prescritti
dalla legge (liceità, verità e originalità)
ha diritto all'uso esclusivo del marchio prescelto. Ma
la tutela è sensibilmente diversa a seconda che
il marchio sia stato o meno registrato presso l'Ufficio
italiano brevetti e marchi, istituito presso il Ministero
dell'Industria e del Commercio.
La registrazione attribuisce al marchio il diritto all'uso
esclusivo di esso su tutto i territorio nazionale. Il
proprietario del marchio può così impedire
a terzi di mettere in commercio o esportare prodotti contrassegnati
con il proprio marchio, oppure di utilizzare lo stesso
nella pubblicità, quando questo possa determinare
un rischio di confusione per i consumatori. Il diritto
di esclusiva copre non solo i prodotti identici, ma anche
quelli affini, sempre che esista il rischio di confusione.
Tuttavia, la tutela del marchio registrato non impedisce
che un altro imprenditore registri o usi lo stesso marchio
per prodotti diversi.
Il diritto di esclusiva decorre dalla data di presentazione
della relativa domanda al'Ufficio brevetti. Presentata
la domanda di registrazione, se questa viene concessa,
ogni marchio uguale o simile è nullo ex lege per
difetto del requisito della novità. La registrazione
nazionale è presupposto per poter estendere la
tutela del marchio in ambito internazionale, con la successiva
registrazione presso l'organizzazione mondiale della Proprietà
Industriale d Ginevra (OMPI). La registrazione dura dieci
anni ed è rinnovabile un numero illimitato di volte,
sempre con efficacia decennale. La tutela può così
avere durata perpetua, a meno che non venga dichiarata
la nullità del marchio, per difetto originario
di uno dei requisiti essenziali oppure non sopravvenga
una causa di decadenza, prevista dalla legge.
Il marchio registrato è tutelato sa in sede civile
che in sede penale.
Il titolare del marchio può promuovere contro il
concorrente, che abbia leso il suo diritto di esclusiva,
l'azione di contraffazione, vola ad ottenere l'inibitoria
alla continuazione degli atti lesivi del proprio diritto
e la rimozione degli effetti, attraverso la distruzione
delle cose materiali (etichette, cartelloni pubblicitari,
ecc,.), per mezzo delle quali è avvenuta la contaffazione.
Il giudice, su domanda di parte, può anche ordinare
la pubblicazione della sentenza di condanna su uno o più
giornali. E' sempre possibile chiedere il risarcimento
dei danni, in caso di dolo o colpa del contraffattore.
Un'ulteriore tutela proviene dalla creazione di marchi
cd. protettivi: il ttolare del marchio registrato, cioè,
può costruire una rete di difesa, registrando marchi
simili a quello effettivamente usato, al fine di preostituire
la prova della confondibilità. Si amplia così
l'ambito dell'esclusiva e l'azione di contraffazione potrà
essere vittoriosamente esperita anche verso chi utilizzi
un marchio coincidente con altro marchio protettivo.
In ordine al marchio non registrato, giova segnalare che
la tutela penale approntata dall'ordinamento è
più limitata e che la mancanza di registrazione
non consente le prospettive di tutela del marchio in sede
internazionale.
In sede civile, non sarà possibile esercitare l'azione
tipica di contraffazione, disciplinata dalla legge marchi,
ma sarà comunque possibile tutelarsi con le azioni
corrispondenti, previste dalla regolamentazione sulla
concorrenza sleale. Le due sanzioni concesse dall'ordinamento
sono quelle tipiche dell'inibitoria e del risacimento
del danno (artt. 2599 e 2600 codice civile).
Naturalmente le differenze e le difficoltà da superare
in ipotesi di marchio non registrato attengono soprattutto
l'ambito della prova: quando il marchio è regolarmente
registrato, il titolare non è tenuto a provare
alcunchè, risultando già i suoi diritti
dalla stessa registrazione; se questa manca, invece, sarà
necessariamente posto a carico del titolare l'onere di
provare la notorietà del marchio e, soprattutto
il cd. preuso, cioè la circostanza che egli si
sia servito del marchio prima del presunto contraffattore
o usurpatore. |
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