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Artigianato e prodotti tipici
 

Il comunicato di Confagricoltura

LA CONFAGRICOLTURA RICOSTRUISCE LA STORIA DELLE ETICHETTE SULL' ORTOFRUTTA


21.2.03

Quadro normativo comunitario e finalità

Il recente decreto sulla etichettatura dei prodotti ortofrutticoli ribadisce disposizioni valide da tempo e introduce una sola novità: il passaggio della competenza dei controlli e l'attribuzione del potere sanzionatorio alle regioni.

Secondo Confagricoltura questo fatto può rappresentare un momento di svolta e favorire finalmente una rigorosa e generalizzata applicazione delle norme comuni di qualità, a vantaggio della trasparenza a favore dei consumatori e della valorizzazione del prodotto nazionale.

Le Norme Comuni di Qualità per i prodotti ortofrutticoli freschi sono in vigore da oltre 30 anni a livello comunitario ed in forma obbligatoria per tutte le fasi di transazione commerciale, fino alla fase finale di esposizione al consumo.

Esse costituiscono da sempre uno dei capisaldi dell'ocm ortofrutticola, tant'è che sia a livello del regolamento 1035/72, che dell'attuale reg. Ce 2200/96, costituiscono un quadro di regole non modificate nel tempo.

La normativa si applica anche nella fase di esposizione del prodotto ortofrutticolo fresco sul bancone di vendita. In pratica vige l'obbligo per la fase di vendita al dettaglio di esporre chiaramente al consumatore, con etichette o cartelli almeno tre informazioni cogenti: origine (intesa come Stato e/o area di provenienza: esempio: Italia-Trentino A.A:), specie e varietà (es: mela Golden Delicoius) , categoria (es: Extra)

Obbligo, tra l'altro, già recepito dalla fase di vendita, sia a livello di grande distribuzione, che di dettaglio tradizionale, mentre spesso ignorato nei mercatini a livello rionale.

 

Prodotti Ortofrutticoli interessati

Ortaggi: Agli, Angurie, Asparagi, Carciofi, Carote, Cavolfiori, Cavoli cappucci, Cavoli di Bruxelles, Cetrioli, Cicoria Witloof, Fagioli, Lattughe, Indivie riccie e Scarole, Melanzane, Meloni, Peperoni (dolci), Piselli da sgusciare, Pomodori, Porri, Sedani a coste, Spinaci, Zucchini, Funghi coltivati.
Frutta: Agrumi (Arance, Limoni, Mandarini, Clementine, ecc.), Albicocche, Avocadi, Ciliegie, Fragole, Kiwi, Mandorle, Mele e Pere, Nocciole, Noci, Pesche e Nettarine, Prugne, Uve da Tavola.

Cosa prevedono le norme (ne esistono tante per ciascun prodotto ortofrutticolo inserito nel 2200/96)

Definiscono diverse categorie di qualità (Extra, I e II) in base alle quali sono permessi, calibri e dimensioni, difetti e loro tolleranze e prescrive l'obbligo di dichiarare in etichetta, specie (es. mela) varietà (es. Golden Delicious), calibro, categoria, peso netto, origine.

Circa l'origine la Confagricoltura sottolinea che non ha alcun riferimento con la rintracciabilità, essendo sufficiente menzionare lo stato di origine (es. Italia) o l'area di provenienza (es. provincia di Bolzano-Italia).

Le norme non riguardano assolutamente obblighi sui prezzi, date di scadenza e/o di conservazione del prodotto, requisiti organolettici e/o sanitari (salvo rare eccezioni ad es. il Kiwi che va commercializzato con un grado brix°) del prodotto.

Perché allora la questione è tornata in questi giorni alla ribalta?

Il decreto legislativo 306 di recentissima pubblicazione (Disposizioni sanzionatorie in attuazione regolamento ce 1148/01 sui controlli conformità ortofrutticoli), non rappresenta di per sé alcuna novità saliente rispetto alla normativa già vigente in materia sanzionistica (decreto legislativo n. 57 del 1.2.2000, avente il medesimo oggetto). Semmai si tratta più semplicemente della riconversione in euro degli importi delle sanzioni già stabilite in precedenza e già vigenti, salvo per alcuni passaggi dove, in effetti, è stabilito l'aumento dei livelli di sanzione amministrativa applicabile.

La maggior novità sta nell'aver completato più chiaramente il passaggio di competenza alle Regioni in materia di controllo e di applicazione del regime sanzionatorio. Peraltro la normativa vigente nazionale di attuazione della regolamentazione comunitaria, cioè il decreto ministeriale 28 dicembre 2001, pubblicato lo scorso mese di marzo 2002 sulla G.U., già sanciva questo passaggio, rispetto ad una situazione precedente un cui i controlli sul mercato interno erano effettuati dall'Ice, cui non era peraltro stato pienamente attribuito il potere sanzionatorio.

Da ultimo, come novità degna di nota, la Confagricoltura segnala la proroga al prossimo 1° marzo del passaggio ulteriore di delega alle Regioni della tenuta del registro degli operatori, oggi tenuto da Agea. Il ministero resta con il ruolo di autorità di coordinamento, mentre esce di scena l'Agea.

In conclusione - rileva la Confagricoltura - nessun cambiamento degno di nota per quanto riguarda il campo di applicazione della normativa, l'entità delle sanzioni più rilevanti e la titolarità dell'attività di controllo. Le competenze dei controlli restano alle Regioni, a cui sono demandati ormai tutti i compiti principali di attuazione e verifica sull'applicazione della normativa.
C'è da chiedersi semmai - conclude la Confagricoltura - quali Regioni sono oggi attrezzate per gestire le iscrizioni, raccogliere i dati, esercitare i controlli.


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