LA
CONFAGRICOLTURA RICOSTRUISCE LA STORIA DELLE ETICHETTE SULL' ORTOFRUTTA
21.2.03
Quadro normativo
comunitario e finalità
Il recente
decreto sulla etichettatura dei prodotti ortofrutticoli ribadisce disposizioni
valide da tempo e introduce una sola novità: il passaggio della
competenza dei controlli e l'attribuzione del potere sanzionatorio alle
regioni.
Secondo Confagricoltura
questo fatto può rappresentare un momento di svolta e favorire
finalmente una rigorosa e generalizzata applicazione delle norme comuni
di qualità, a vantaggio della trasparenza a favore dei consumatori
e della valorizzazione del prodotto nazionale.
Le Norme Comuni
di Qualità per i prodotti ortofrutticoli freschi sono in vigore
da oltre 30 anni a livello comunitario ed in forma obbligatoria per
tutte le fasi di transazione commerciale, fino alla fase finale di esposizione
al consumo.
Esse costituiscono
da sempre uno dei capisaldi dell'ocm ortofrutticola, tant'è che
sia a livello del regolamento 1035/72, che dell'attuale reg. Ce 2200/96,
costituiscono un quadro di regole non modificate nel tempo.
La normativa
si applica anche nella fase di esposizione del prodotto ortofrutticolo
fresco sul bancone di vendita. In pratica vige l'obbligo per la fase
di vendita al dettaglio di esporre chiaramente al consumatore, con etichette
o cartelli almeno tre informazioni cogenti: origine (intesa come Stato
e/o area di provenienza: esempio: Italia-Trentino A.A:), specie e varietà
(es: mela Golden Delicoius) , categoria (es: Extra)
Obbligo, tra
l'altro, già recepito dalla fase di vendita, sia a livello di
grande distribuzione, che di dettaglio tradizionale, mentre spesso ignorato
nei mercatini a livello rionale.
Prodotti
Ortofrutticoli interessati
Ortaggi: Agli,
Angurie, Asparagi, Carciofi, Carote, Cavolfiori, Cavoli cappucci, Cavoli
di Bruxelles, Cetrioli, Cicoria Witloof, Fagioli, Lattughe, Indivie
riccie e Scarole, Melanzane, Meloni, Peperoni (dolci), Piselli da sgusciare,
Pomodori, Porri, Sedani a coste, Spinaci, Zucchini, Funghi coltivati.
Frutta: Agrumi (Arance, Limoni, Mandarini, Clementine, ecc.), Albicocche,
Avocadi, Ciliegie, Fragole, Kiwi, Mandorle, Mele e Pere, Nocciole, Noci,
Pesche e Nettarine, Prugne, Uve da Tavola.
Cosa prevedono
le norme (ne esistono tante per ciascun prodotto ortofrutticolo inserito
nel 2200/96)
Definiscono
diverse categorie di qualità (Extra, I e II) in base alle quali
sono permessi, calibri e dimensioni, difetti e loro tolleranze e prescrive
l'obbligo di dichiarare in etichetta, specie (es. mela) varietà
(es. Golden Delicious), calibro, categoria, peso netto, origine.
Circa l'origine
la Confagricoltura sottolinea che non ha alcun riferimento con la rintracciabilità,
essendo sufficiente menzionare lo stato di origine (es. Italia) o l'area
di provenienza (es. provincia di Bolzano-Italia).
Le norme non
riguardano assolutamente obblighi sui prezzi, date di scadenza e/o di
conservazione del prodotto, requisiti organolettici e/o sanitari (salvo
rare eccezioni ad es. il Kiwi che va commercializzato con un grado brix°)
del prodotto.
Perché
allora la questione è tornata in questi giorni alla ribalta?
Il decreto
legislativo 306 di recentissima pubblicazione (Disposizioni sanzionatorie
in attuazione regolamento ce 1148/01 sui controlli conformità
ortofrutticoli), non rappresenta di per sé alcuna novità
saliente rispetto alla normativa già vigente in materia sanzionistica
(decreto legislativo n. 57 del 1.2.2000, avente il medesimo oggetto).
Semmai si tratta più semplicemente della riconversione in euro
degli importi delle sanzioni già stabilite in precedenza e già
vigenti, salvo per alcuni passaggi dove, in effetti, è stabilito
l'aumento dei livelli di sanzione amministrativa applicabile.
La maggior
novità sta nell'aver completato più chiaramente il passaggio
di competenza alle Regioni in materia di controllo e di applicazione
del regime sanzionatorio. Peraltro la normativa vigente nazionale di
attuazione della regolamentazione comunitaria, cioè il decreto
ministeriale 28 dicembre 2001, pubblicato lo scorso mese di marzo 2002
sulla G.U., già sanciva questo passaggio, rispetto ad una situazione
precedente un cui i controlli sul mercato interno erano effettuati dall'Ice,
cui non era peraltro stato pienamente attribuito il potere sanzionatorio.
Da ultimo,
come novità degna di nota, la Confagricoltura segnala la proroga
al prossimo 1° marzo del passaggio ulteriore di delega alle Regioni
della tenuta del registro degli operatori, oggi tenuto da Agea. Il ministero
resta con il ruolo di autorità di coordinamento, mentre esce
di scena l'Agea.
In conclusione
- rileva la Confagricoltura - nessun cambiamento degno di nota per quanto
riguarda il campo di applicazione della normativa, l'entità delle
sanzioni più rilevanti e la titolarità dell'attività
di controllo. Le competenze dei controlli restano alle Regioni, a cui
sono demandati ormai tutti i compiti principali di attuazione e verifica
sull'applicazione della normativa.
C'è da chiedersi semmai - conclude la Confagricoltura - quali
Regioni sono oggi attrezzate per gestire le iscrizioni, raccogliere
i dati, esercitare i controlli.