Legge 11 agosto 1991, n.266
LEGGE-QUADRO SUL VOLONTARIATO
Art.1. Finalità
e oggetto della legge
1. la Repubblica italiana riconosce il valore sociale e la funzione
dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione,
solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone
l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento
delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuato
dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano
e dagli enti locali.
2. La presente legge stabilisce i principi cui le regioni e le province
autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni
pubbliche e le organizzazioni di volontariato nonché i criteri
cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali
nei medesimi rapporti.
Art.2. Attività di volontariato
1. Ai fini della presente legge per attività di volontariato
deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito,
tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di
lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'attività del volontariato non può essere retribuita
in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere
soltanto rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente
sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente
stabiliti dalle organizzazioni stesse.
3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi
forma di rapporto di lavoro subordinato o autonome e con ogni altro
rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte.
Art.3. Organizzazioni di volontariato
1. È considerato organizzazione di volontariato ogni organismo
liberamente costituito al fine di svolgere l'attività di cui
all'articolo 2, che si avvalga in modo determinante e prevalente delle
prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.
2. Le organizzazioni di volontariato possono assumere la forma giuridica
che ritengono più adeguata al perseguimento dei loro fini, salvo
il limite di compatibilità con lo scopo solidaristico.
3. Negli accordi degli aderenti, nell'atto costitutivo o nello statuto,
oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche
che l'organizzazione assume, devono essere espressamente previsti l'assenza
di fini di lucro, la democraticità della struttura, l'elettività
e la gratuità delle cariche associative nonché la gratuità
delle prestazioni fornite dagli aderenti, i criteri di ammissione e
di esclusione e di questi ultimi, i loro obblighi e diritti. Devono
essere altresì stabiliti l'obbligo di formazione del bilancio,
dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti,
nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte
dell'assemblea degli aderenti.
4. Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti
o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti
necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare
o specializzare l'attività da esse svolta.
5. Le organizzazioni svolgono le attività di volontariato mediante
strutture proprie o, nelle forme e nei modi previsti dalla legge, nell'ambito
di strutture pubbliche o con queste convenzionate.
Art.4. Assicurazione degli aderenti ad organizzazione di volontariato
1. Le organizzazioni di volontariato debbono assicurare i propri aderenti,
che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e
le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché
per la responsabilità civile verso i terzi.
2. Con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
da emanarsi entro sei mesi dalle data di entrata invigore della presente
legge, sono individuati meccanismi assicurativi semplificati, con polizze
anche numeriche o collettive, e sono disciplinati i relativi controlli.
Art.5. Risorse economiche
1. Le organizzazioni di volontariato traggono le risorse economiche
per il loro funzionamento e per lo svolgimento della propria attività
da:
a. contributi degli aderenti;
b. contributi di privati;
c. contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati
esclusivamente al sostegno di specifiche e documentare attività
o progetti;
d. contributi di organismi internazionali;
e. donazioni e lasciti testamentari;
f. rimborsi derivanti da convenzioni;
g. entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
2. Le organizzazioni di volontariato, prive di personalità giuridica,
iscritte nei registri di cui all'articolo 6, possono acquistare beni
mobili registrati e beni immobili occorrenti per lo svolgimento della
propria attività. Possono inoltre, in deroga agliarticoli 600
e 786 del codice civile, accettare donazioni e, con beneficio d'inventario,
lasciti testamentari, destinando i beni ricevuti e le loro rendite esclusivamente
al conseguimento delle finalità previste dagli accordi, dall'atto
costitutivo e dallostatuto.
3. I beni di cui al comma 2 sono intestati alle organizzazioni. Ai fini
della trascrizione dei relativi acquisti si applicano gli articoli 2659
e 2660 del codice civile.
4. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione delle organizzazioni
di volontariato, ed indipendentemente dalla loro forma giuridica, i
beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti
ad altre organizzazioni di volontariato operanti inidentico o analogo
settore, secondo le indicazioni contenute nello statuto o negli accordi
degli aderenti, o, in mancanza, secondo le disposizioni del codice civile.
Art.6. Registri delle organizzazioni di volontariato istituiti dalle
regioni e dalle province autonome
1. Le regioni e le province autonome disciplinano l'istituzione e la
tenuta dei registri generali delle organizzazioni di volontariato.
2. L'iscrizione ai registri è condizione necessaria per accedere
ai contributi pubblici nonché per stipulare le convenzioni e
per beneficiare delle agevolazioni fiscali, secondo le disposizioni
di cui, rispettivamente, agli articoli 7 e 8.
3. Hanno diritto ad essere iscritte nei registri le organizzazioni di
volontariato che abbiano i registri ci cui all'articolo 3 e che alleghino
alla richiesta copia dell'atto costitutivo e dello statuto o degli accordi
degli aderenti.
4. Le regioni e le province autonome determinano i criteri per la revisione
periodica dei registri, al fine di verificare il permanere dei requisiti
e l'effettivo svolgimento dell'attività di volontariato da parte
delle organizzazioni iscritte. Le regioni e le province autonome dispongono
la cancellazione dal registro con provvedimento motivato.
5. Contro il provvedimento di diniego dell'iscrizione o contro il provvedimento
di diniego dell'iscrizione o contro il provvedimento di cancellazione
è ammesso ricorso, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione,
al tribunale amministrativo regionale, il quale decide in camera di
consiglio, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito
del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta.
La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta notifica
decide con le medesime modalità e negli stessi termini.
6. Le regioni e le province autonome inviano ogni anno copia aggiornata
dei registri all'Osservatorio nazionale per il volontariato, previsto
dall'articolo 12.
7. Le organizzazioni iscritte nei registri sono tenute alla conservazione
della documentazione relativa alle entrata di cui all'articolo 5, comma
1, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti.
Art.7. Convenzioni
1. Lo stato, le regioni, le province autonome, gli enti locali egli
altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le organizzazioni
di volontariato iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui all'articolo
6 e che dimostrino attitudine e capacità operative.
2. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire
l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità
le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto
dei dirittie della dignità degli utenti. Devono inoltre prevedere
forme diverifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità
nonché le modalità di rimborso delle spese.
3. La copertura assicurativa di cui all'articolo 4 è elemento
essenziale della convenzione e gli oneri relativi sono a carico dell'ente
con il quale viene stipulata la convenzione medesima.
Art.8. Agevolazione fiscali
1. Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato di cui
all'articolo 3, costituite esclusivamente per fini di solidarietà,
e quelli connessi allo svolgimento delle loro attività sono esenti
dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro.
2. Le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato di
cui all'articolo 3, costituite esclusivamente per fini solidarietà,
non si considerano cessioni di beni né prestazioni di servizi
ai fini dell'imposta sul valore aggiunto; le donazioni e le attribuzioni
di eredità o di legato sono esenti da ogni imposta a carico delle
organizzazioni che perseguono esclusivamente i fini suindicati.
3. All'articolo 17 della legge 29 dicembre 1990, n.408, come modificato
dall'articolo 1 della legge 25 marzo 1991, n.102, dopo il comma 1-bis
è aggiunto il seguente: "1-ter. Con i decreti legislativi
di cui al comma 1, e secondo i medesimi principi e criteri direttivi,
saranno introdotte misure volte a favorire le erogazioni liberali in
denaro a favore delle organizzazioni di volontariato costituite esclusivamente
ai fini di solidarietà, purché le attività siano
destinate a finalità di volontariato, riconosciute idonee in
base alla normativa vigente in materia e che risultano iscritte senza
interruzione da almeno due anni negli apposti registri. A tal fine,
in deroga alle disposizione di cui alla lettera a) del comma 1, dovrà
essere prevista la deducibilità delle predette erogazioni, ai
sensi degli articoli 10, 65 e 110 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n.917, e successive modificazioni e integrazioni, per un ammontare
non superiore a lire 2 milioni ovvero, ai fini del reddito di impresa,
nella misura del 50 per cento della somma erogata entro il limite del
2 per cento degli utili dichiarati e fino ad un massimo di lire 100
milioni."
4. I proventi derivanti da attività commerciali e produttive
marginali non costituiscono redditi imponibili ai fini dell'imposta
sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) e dell'imposta locale sui
redditi (ILOR), qualora sia documento il loro totale impiego per i fini
istituzionali dell'organizzazione di volontariato. Sulle domande di
esenzione, previo accertamento della natura e dell'entità delle
attività, decide il Ministero delle finanze con proprio decreto,
di concerto con il Ministero per gli affari sociali.
Art.9. Valutazione dell'imponibile
1. Alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui
all'articolo 6 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20,
primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n.598, come sostituito dall'articolo 2 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 1982, n.954.
Art.10 Norme regionali e delle province autonome
1. Le leggi regionali e provinciali devono salvaguardare l'autonomia
di organizzazione e di iniziativa del volontariato o favorirne lo sviluppo.
2. In particolare, disciplinano:
a) le modalità cui dovranno attenersi le organizzazioni per lo
svolgimento delle prestazioni che formano oggetto dell'attività
di volontariato, all'interno delle strutture pubbliche e di strutture
convenzionale con le regioni e le province autonome;
b) le forme di partecipazione consultiva delle organizzazioni iscritte
nei registri di cui all'articolo 6 alla programmazione degli interventi
nei settori in cui esse operano;
c) i requisiti ed i criteri che danno titolo di priorità nella
scelta delle organizzazioni per la stipulazione delle convenzioni, anche
in relazione ai diversi settori di intervento;
d) gli organi e le forme di controllo, secondo quanto previsto dall'articolo
6;
e) le condizioni e le forme di finanziamento e di sostegno delle attività
di volontariato;
f) la partecipazione dei volontari aderenti alle organizzazioni iscritte
nei registri di cui all'articolo 6 ai corsi di formazione, qualificazione
e aggiornamento professionale svolti o promossi dalle regioni, dalle
province autonome e dagli enti locali nei settori di diretto intervento
delle organizzazioni stesse.
Art.11. Diritto all'informazione ed accesso ai documenti amministrativi
1. Alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui
all'articolo 6, si applicano le disposizioni di cui al capo V della
legge 7 agosto 1990, n.241.
2. Ai fini di cui al comma 1 sono considerate situazioni giuridicamente
rilevanti quelle attinenti al perseguimento degli scopi statutari delle
organizzazioni.
Art.12. Osservatorio nazionale per il volontariato
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro per gli affari sociali, è istituito l'Osservatorio
nazionale per il volontariato, presieduto dal Ministro per gli affari
sociali o da un suo delegato e composto da dieci rappresentanti delle
organizzazioni e delle federazioni di volontariato operanti in almeno
sei regioni, da due esperti e da tre rappresentanti delle organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative. L'Osservatorio, che si avvale
del personale, dei mezzi e dei servizi messi a disposizione dal Segretario
generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha i seguenti
compiti:
a. provvedere al censimento delle organizzazioni di volontariato ed
alla diffusione della conoscenza delle attività da esse svolte;
b. promuovere ricerche e studi in Italia e all'estero;
c. fornire ogni utile elemento per la promozione e lo sviluppo del volontariato;
d. approvare progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione
con gli enti locali, da organizzazioni ddi volontariato iscritte nei
registri di cui all'articolo 6 per far fronte ad emergenze sociali e
per favorire l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente
avanzate;
e. offrire sostegno e consulenza per progetti di informatizzazione e
di banche-dati nei settori di competenza della presente legge;
f. pubblicare un rapporto biennale sull'andamento del fenomeno e sulle
stato di attuazione delle normative nazionale e regionali;
g. sostenere, anche con la collaborazione delle regioni, iniziative
di formazione ed aggiornamento per la prestazione dei servizi;
h. pubblicare un bollettino periodico di informazione e promuovere altre
iniziative finalizzate alla circolazione delle notizie attinenti l'attività
di volontariato;
i. promuovere, con cadenza triennale, una Conferenza nazionale del volontariato,
alla quale partecipano tutti i soggetti istituzionali, i gruppi e gli
operatori interessati.
2. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento per gli affari sociali, il Fondo per il volontariato,
finalizzato a sostenere finanziariamente i progetti di cui alla lettera
d) del comma 1.
Art.13. Limiti di applicabilità
1. È fatta salva la normativa vigente per le attività
di volontariato non contemplate nella presente legge, con particolare
riferimento alle attività di cooperazione internazionale allo
sviluppo, di protezione civile e a quelle connesse con il servizio civile
sostitutivo di cui alla legge 15 dicembre 1972, n.772.
Art.14. Autorizzazione di spesa e copertura finanziaria
j. 1. Per il funzionamento dell'Osservatorio nazionale per il volontariato,
per la dotazione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 12 e per
l'organizzazione della Conferenzadi volontariato iscritte nei registri
di cui all'articolo 6 per far fronte ad emergenze sociali e per favorire
l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate;
k. offrire sostegno e consulenza per progetti di informatizzazione e
di banche-dati nei settori di competenza della presente legge;
l. pubblicare un rapporto biennale sull'andamento del fenomeno e sulle
stato di attuazione delle normative nazionale e regionali;
m. sostenere, anche con la collaborazione delle regioni, iniziative
di formazione ed aggiornamento per la prestazione dei servizi;
n. pubblicare un bollettino periodico di informazione e promuovere altre
iniziative finalizzate alla circolazione delle notizie attinenti l'attività
di volontariato;
o. promuovere, con cadenza triennale, una Conferenza nazionale del volontariato,
alla quale partecipano tutti i soggetti istituzionali, i gruppi e gli
operatori interessati.
2. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento per gli affari sociali, il Fondo per il volontariato,
finalizzato a sostenere finanziariamente i progetti di cui alla lettera
d) del comma 1.
Art.15. Fondi speciali presso le regioni
1. Gli enti di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo
20 novembre 1990, n.356, devono prevedere nei propri statuti che una
quota non inferiore ad un quindicesimo dei propri proventi, al netto
delle spese di funzionamento e dell'accantonamento di cui alla lettera
d) del comma 1 dello stesso articolo 12, venga destinata alla costituzione
di fondi speciali presso le regioni al fine di istituire, per il tramite
degli enti locali, centri di servizio a disposizione delle organizzazioni
di volontariato, e da queste gestiti, con la funzione di sostenerne
e qualificarne l'attività.
2. Le casse di risparmio, fino a quando non abbiano proceduto alle operazioni
di ristrutturazione di cui all'articolo 1 del citato decreto legislativo
n.356 del 1990, devono destinare alle medesime finalità di cui
al comma 1 del presente articolo una quota pari ad un decimo delle somme
destinate ad opere di beneficenza e di pubblica utilità ai sensi
dell'articolo 35, terzo comma, del regio decreto 25 aprile 1929, n.967,
e successive modificazioni.
3. Le modalità di attuazione delle norme di cui ai commi 1 e
2, saranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro, di concerto
con il Ministro per gli affari sociali, entro tre mesi dalla data di
pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
Art.16. Norme transitorie e finali
1. Fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle
province autonome di Trenta e di Bolzano, le regioni provvedono ad emanare
o adeguare le norme per l'attuazione dei principi contenuti nella presente
legge entro un anno dalla data della sua entrata in vigore.
Art.17. Flessibilità nell'orario di lavoro
1. I lavoratori che facciano parte di organizzazioni iscritte nei registri
di cui all'articolo 6, per poter espletare attività di volontariato,
hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità di orario
di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi
collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale.
2. All'articolo 3 della legge 29 marzo 1983, n.93, è aggiunto,
infine, il seguente comma: "Gli accordi sindacali disciplinano
i criteri per consentire ai lavoratori, che prestino nell'ambito del
comune di abituale dimora la loro opera volontaria e gratuita in favore
di organizzazioni di volontariato riconosciute idonee dalla normativa
in materia, di usufruire di particolari forme di flessibilità
degli orari di lavoro o di turnazioni, compatibilmente con l'organizzazione
dell'amministrazione di appartenenza".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge dello Stato.