Legge 18 Ottobre 2000 n. 328
Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi
e servizi sociali
CAPO I - PRINCÌPI
GENERALI DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI
Art. 1. (Princìpi
generali e finalità).
1. La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato
di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la
qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione
e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni
di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare,
derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni
di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione.
2. Ai sensi della presente legge, per "interventi e servizi sociali"
si intendono tutte le attività previste dall'articolo 128 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. 3. La programmazione e l'organizzazione
del sistema integrato di interventi e servizi sociali compete agli enti
locali, alle regioni ed allo Stato ai sensi del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, e della presente legge, secondo i principi di
sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità,
omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità
ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare
degli enti locali. 4. Gli enti locali, le regioni e lo Stato, nell'ambito
delle rispettive competenze, riconoscono e agevolano il ruolo degli
organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della
cooperazione, delle associazioni e degli enti di promozione sociale,
delle fondazioni e degli enti di patronato, delle organizzazioni di
volontariato, degli enti riconosciuti delle confessioni religiose con
le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese operanti nel
settore nella programmazione, nella organizzazione e nella gestione
del sistema integrato di interventi e servizi sociali. 5. Alla gestione
ed all'offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici nonchè,
in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione
concertata degli interventi, organismi non lucrativi di utilità
sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato,
associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato
e altri soggetti privati. Il sistema integrato di interventi e servizi
sociali ha tra gli scopi anche la promozione della solidarietà
sociale, con la valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei
familiari, delle forme di auto-aiuto e di reciprocità e della
solidarietà organizzata. 6. La presente legge promuove la partecipazione
attiva dei cittadini, il contributo delle organizzazioni sindacali,
delle associazioni sociali e di tutela degli utenti per il raggiungimento
dei fini istituzionali di cui al comma 1.
7. Le disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali
ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Le regioni a statuto
speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, nell'ambito
delle competenze loro attribuite, ad adeguare i propri ordinamenti alle
disposizioni contenute nella presente legge, secondo quanto previsto
dai rispettivi statuti.
Art. 2. (Diritto alle prestazioni).
1. Hanno diritto di usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema
integrato di interventi e servizi sociali i cittadini italiani e, nel
rispetto degli accordi internazionali, con le modalità e nei
limiti definiti dalle leggi regionali, anche i cittadini di Stati appartenenti
all'Unione europea ed i loro familiari, nonchè gli stranieri,
individuati ai sensi dell'articolo 41 del testo unico di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Ai profughi, agli stranieri ed agli
apolidi sono garantite le misure di prima assistenza, di cui all'articolo
129, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112.
2. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha carattere
di universalità. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, sono
tenuti a realizzare il sistema di cui alla presente legge che garantisce
i livelli essenziali di prestazioni, ai sensi dell'articolo 22, e a
consentire l'esercizio del diritto soggettivo a beneficiare delle prestazioni
economiche di cui all'articolo 24 della presente legge, nonché
delle pensioni sociali di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile
1969, n. 153, e successive modificazioni, e degli assegni erogati ai
sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335. 3.
I soggetti in condizioni di povertà o con limitato reddito o
con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze
per inabilità di ordine fisico e psichico, con difficoltà
di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro, nonchè
i soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria
che rendono necessari interventi assistenziali, accedono prioritariamente
ai servizi e alle prestazioni erogati dal sistema integrato di interventi
e servizi sociali. 4. I parametri per la valutazione delle condizioni
di cui al comma 3 sono definiti dai comuni, sulla base dei criteri generali
stabiliti dal Piano nazionale di cui all'articolo 18. 5. Gli erogatori
dei servizi e delle prestazioni sono tenuti, ai sensi dell'articolo
8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ad informare i destinatari
degli stessi sulle diverse prestazioni di cui possono usufruire, sui
requisiti per l'accesso e sulle modalità di erogazione per effettuare
le scelte più appropriate.
Art. 3. (Principi per la programmazione degli interventi e delle
risorse del sistema integrato di interventi e servizi sociali).
1. Per la realizzazione degli interventi e dei servizi sociali, in forma
unitaria ed integrata, è adottato il metodo della programmazione
degli interventi e delle risorse, dell'operatività per progetti,
della verifica sistematica dei risultati in termini di qualità
e di efficacia delle prestazioni, nonchè della valutazione di
impatto di genere.
2. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, provvedono, nell'ambito
delle rispettive competenze, alla programmazione degli interventi e
delle risorse del sistema integrato di interventi e servizi sociali
secondo i seguenti principi:
a) coordinamento ed integrazione con gli interventi sanitari e dell'istruzione
nonchè con le politiche attive di formazione, di avviamento e
di reinserimento al lavoro;
b) concertazione e cooperazione tra i diversi livelli istituzionali,
tra questi ed i soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, che partecipano
con proprie risorse alla realizzazione della rete, le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale nonchè
le aziende unità sanitarie locali per le prestazioni socio- sanitarie
ad elevata integrazione sanitaria comprese nei livelli essenziali del
Servizio sanitario nazionale.
3. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, per le finalità
della presente legge, possono avvalersi degli accordi previsti dall'articolo
2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, anche al fine di
garantire un'adeguata partecipazione alle iniziative ed ai finanziamenti
dell'Unione europea.
4. I comuni, le regioni e lo Stato promuovono azioni per favorire la
pluralità di offerta dei servizi garantendo il diritto di scelta
fra gli stessi servizi e per consentire, in via sperimentale, su richiesta
degli interessati, l'eventuale scelta di servizi sociali in alternativa
alle prestazioni economiche, ad esclusione di quelle di cui all'articolo
24, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), della presente legge, nonchè
delle pensioni sociali di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile
1969, n. 153, e successive modificazioni, e degli assegni erogati ai
sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Art. 4. (Sistema di finanziamento delle politiche sociali).
1. La realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali
si avvale di un finanziamento plurimo a cui concorrono, secondo competenze
differenziate e con dotazioni finanziarie afferenti ai rispettivi bilanci,
i soggetti di cui all'articolo 1, comma 3.
2. Sono a carico dei comuni, singoli e associati, le spese di attivazione
degli interventi e dei servizi sociali a favore della persona e della
comunità, fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e 5.
3. Le regioni, secondo le competenze trasferite ai sensi dell'articolo
132 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché in
attuazione della presente legge, provvedono alla ripartizione dei finanziamenti
assegnati dallo Stato per obiettivi ed interventi di settore, nonché,
in forma sussidiaria, a cofinanziare interventi e servizi sociali derivanti
dai provvedimenti regionali di trasferimento agli enti locali delle
materie individuate dal citato articolo 132. 4. Le spese da sostenere
da parte dei comuni e delle regioni sono a carico, sulla base dei piani
di cui agli articoli 18 e 19, delle risorse loro assegnate del Fondo
nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, nonché
degli autonomi stanziamenti a carico dei propri bilanci. 5. Ai sensi
dell'articolo 129 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, competono
allo Stato la definizione e la ripartizione del Fondo nazionale per
le politiche sociali, la spesa per pensioni, assegni e indennità
considerati a carico del comparto assistenziale quali le indennità
spettanti agli invalidi civili, l'assegno sociale di cui all'articolo
3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il reddito minimo di
inserimento di cui all'articolo 59, comma 47, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, nonché eventuali progetti di settore individuati
ai sensi del Piano nazionale di cui all'articolo 18 della presente legge.
Art. 5. (Ruolo del terzo settore).
1. Per favorire l'attuazione del principio di sussidiarietà,
gli enti locali, le regioni e lo Stato, nell'ambito delle risorse disponibili
in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19, promuovono azioni per
il sostegno e la qualificazione dei soggetti operanti nel terzo settore
anche attraverso politiche formative ed interventi per l'accesso agevolato
al credito ed ai fondi dell'Unione europea.
2. Ai fini dell'affidamento dei servizi previsti dalla presente legge,
gli enti pubblici, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 11,
promuovono azioni per favorire la trasparenza e la semplificazione amministrativa
nonché il ricorso a forme di aggiudicazione o negoziali che consentano
ai soggetti operanti nel terzo settore la piena espressione della propria
progettualità, avvalendosi di analisi e di verifiche che tengano
conto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni
offerte e della qualificazione del personale. 3. Le regioni, secondo
quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, e sulla base di un atto di
indirizzo e coordinamento del Governo, ai sensi dell'articolo 8 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, da emanare entro centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità
previste dall'articolo 8, comma 2, della presente legge, adottano specifici
indirizzi per regolamentare i rapporti tra enti locali e terzo settore,
con particolare riferimento ai sistemi di affidamento dei servizi alla
persona. 4. Le regioni disciplinano altresì, sulla base dei principi
della presente legge e degli indirizzi assunti con le modalità
previste al comma 3, le modalità per valorizzare l'apporto del
volontariato nell'erogazione dei servizi.
CAPO II - ASSETTO ISTITUZIONALE E ORGANIZZAZIONE SISTEMA INTEGRATO DI
INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI
Art. 6. (Funzioni dei comuni).
1. I comuni sono titolari delle funzioni amministrative concernenti
gli interventi sociali svolti a livello locale e concorrono alla programmazione
regionale. Tali funzioni sono esercitate dai comuni adottando sul piano
territoriale gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa
ed al rapporto con i cittadini, secondo le modalità stabilite
dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, come da ultimo modificata dalla legge
3 agosto 1999, n. 265.
2. Ai comuni, oltre ai compiti già trasferiti a norma del decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed alle funzioni
attribuite ai sensi dell'articolo 132, comma 1, del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, spetta, nell'ambito delle risorse disponibili
in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19 e secondo la disciplina
adottata dalle regioni, l'esercizio delle seguenti attività:
a) programmazione, progettazione, realizzazione del sistema locale dei
servizi sociali a rete, indicazione delle priorità e dei settori
di innovazione attraverso la concertazione delle risorse umane e finanziarie
locali, con il coinvolgimento dei soggetti di cui all'articolo 1, comma
5;
b) erogazione dei servizi, delle prestazioni economiche diverse da quelle
disciplinate dall'articolo 22, e dei titoli di cui all'articolo 17,
nonché delle attività assistenziali già di competenza
delle province, con le modalità stabilite dalla legge regionale
di cui all'articolo 8, comma 5;
c) autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei servizi sociali e
delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale a gestione pubblica
o dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, secondo quanto stabilito
ai sensi degli articoli 8, comma 3, lettera f), e 9, comma 1, lettera
c);
d) partecipazione al procedimento per l'individuazione degli ambiti
territoriali, di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a); e) definizione
dei parametri di valutazione delle condizioni di cui all'articolo 2,
comma 3, ai fini della determinazione dell'accesso prioritario alle
prestazioni e ai servizi.
3. Nell'esercizio delle funzioni di cui ai commi 1 e 2 i comuni provvedono
a:
a) promuovere, nell'ambito del sistema locale dei servizi sociali a
rete, risorse delle collettività locali tramite forme innovative
di collaborazione per lo sviluppo di interventi di auto-aiuto e per
favorire la reciprocità tra cittadini nell'ambito della vita
comunitaria;
b) coordinare programmi e attività degli enti che operano nell'ambito
di competenza, secondo le modalità fissate dalla regione, tramite
collegamenti operativi tra i servizi che realizzano attività
volte all'integrazione sociale ed intese con le aziende unità
sanitarie locali per le attività socio-sanitarie e per i piani
di zona;
c) adottare strumenti per la semplificazione amministrativa e per il
controllo di gestione atti a valutare l'efficienza, l'efficacia ed i
risultati delle prestazioni, in base alla programmazione di cui al comma
2, lettera a);
d) effettuare forme di consultazione dei soggetti di cui all'articolo
1, commi 5 e 6, per valutare la qualità e l'efficacia dei servizi
e formulare proposte ai fini della predisposizione dei programmi;
e) garantire ai cittadini i diritti di partecipazione al controllo di
qualità dei servizi, secondo le modalità previste dagli
statuti comunali.
4. Per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile
presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza
prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi
all'eventuale integrazione economica.
Art. 7. (Funzioni delle province).
1. Le province concorrono alla programmazione del sistema integrato
di interventi e servizi sociali per i compiti previsti dall'articolo
15 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché dall'articolo 132
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, secondo le modalità
definite dalle regioni che disciplinano il ruolo delle province in ordine:
a) alla raccolta delle conoscenze e dei dati sui bisogni e sulle risorse
rese disponibili dai comuni e da altri soggetti istituzionali presenti
in ambito provinciale per concorrere all'attuazione del sistema informativo
dei servizi sociali;
b) all'analisi dell'offerta assistenziale per promuovere approfondimenti
mirati sui fenomeni sociali più rilevanti in ambito provinciale
fornendo, su richiesta dei comuni e degli enti locali interessati, il
supporto necessario per il coordinamento degli interventi territoriali;
c) alla promozione, d'intesa con i comuni, di iniziative di formazione,
con particolare riguardo alla formazione professionale di base e all'aggiornamento;
d) alla partecipazione alla definizione e all'attuazione dei piani di
zona.
Art. 8. (Funzioni delle regioni).
1. Le regioni esercitano le funzioni di programmazione, coordinamento
e indirizzo degli interventi sociali nonché di verifica della
rispettiva attuazione a livello territoriale e disciplinano l'integrazione
degli interventi stessi, con particolare riferimento all'attività
sanitaria e socio-sanitaria ad elevata integrazione sanitaria di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera n), della legge 30 novembre 1998, n.
419.
2. Allo scopo di garantire il costante adeguamento alle esigenze delle
comunità locali, le regioni programmano gli interventi sociali
secondo le indicazioni di cui all'articolo 3, commi 2 e 5, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, promuovendo, nell'ambito delle rispettive
competenze, modalità di collaborazione e azioni coordinate con
gli enti locali, adottando strumenti e procedure di raccordo e di concertazione,
anche permanenti, per dare luogo a forme di cooperazione. Le regioni
provvedono altresì alla consultazione dei soggetti di cui agli
articoli 1, commi 5 e 6, e 10 della presente legge. 3. Alle regioni,
nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112, spetta in particolare l'esercizio delle seguenti funzioni:
a) determinazione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, tramite le forme di concertazione con gli
enti locali interessati, degli ambiti territoriali, delle modalità
e degli strumenti per la gestione unitaria del sistema locale dei servizi
sociali a rete. Nella determinazione degli ambiti territoriali, le regioni
prevedono incentivi a favore dell'esercizio associato delle funzioni
sociali in ambiti territoriali di norma coincidenti con i distretti
sanitari già operanti per le prestazioni sanitarie, destinando
allo scopo una quota delle complessive risorse regionali destinate agli
interventi previsti dalla presente legge;
b) definizione di politiche integrate in materia di interventi sociali,
ambiente, sanità, istituzioni scolastiche, avviamento al lavoro
e reinserimento nelle attività lavorative, servizi del tempo
libero, trasporti e comunicazioni;
c) promozione e coordinamento delle azioni di assistenza tecnica per
la istituzione e la gestione degli interventi sociali da parte degli
enti locali;
d) promozione della sperimentazione di modelli innovativi di servizi
in grado di coordinare le risorse umane e finanziarie presenti a livello
locale e di collegarsi altresì alle esperienze effettuate a livello
europeo;
e) promozione di metodi e strumenti per il controllo di gestione atti
a valutare l'efficacia e l'efficienza dei servizi ed i risultati delle
azioni previste;
f) definizione, sulla base dei requisiti minimi fissati dallo Stato,
dei criteri per l'autorizzazione, l'accreditamento e la vigilanza delle
strutture e dei servizi a gestione pubblica o dei soggetti di cui all'articolo
1, commi 4 e 5;
g) istituzione, secondo le modalità definite con legge regionale,
sulla base di indicatori oggettivi di qualità, di registri dei
soggetti autorizzati all'esercizio delle attività disciplinate
dalla presente legge;
h) definizione dei requisiti di qualità per la gestione dei servizi
e per la erogazione delle prestazioni;
i) definizione dei criteri per la concessione dei titoli di cui all'articolo
17 da parte dei comuni, secondo i criteri generali adottati in sede
nazionale;
l) definizione dei criteri per la determinazione del concorso da parte
degli utenti al costo delle prestazioni, sulla base dei criteri determinati
ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera g);
m) predisposizione e finanziamento dei piani per la formazione e l'aggiornamento
del personale addetto alle attività sociali;
n) determinazione dei criteri per la definizione delle tariffe che i
comuni sono tenuti a corrispondere ai soggetti accreditati;
o) esercizio dei poteri sostitutivi, secondo le modalità indicate
dalla legge regionale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, nei confronti degli enti locali inadempienti
rispetto a quanto stabilito dagli articoli 6, comma 2, lettere a), b)
e c), e 19.
4. Fermi restando i principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241,
le regioni disciplinano le procedure amministrative, le modalità
per la presentazione dei reclami da parte degli utenti delle prestazioni
sociali e l'eventuale istituzione di uffici di tutela degli utenti stessi
che assicurino adeguate forme di indipendenza nei confronti degli enti
erogatori.
5. La legge regionale di cui all'articolo 132 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, disciplina il trasferimento ai comuni o agli
enti locali delle funzioni indicate dal regio decreto - legge 8 maggio
1927, n. 798, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 2838, e dal
decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 marzo 1993, n. 67. Con la medesima legge, le regioni
disciplinano, con le modalità stabilite dall'articolo 3 del citato
decreto legislativo n. 112 del 1998, il trasferimento ai comuni e agli
enti locali delle risorse umane, finanziarie e patrimoniali per assicurare
la copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni sociali
trasferite utilizzate alla data di entrata in vigore della presente
legge per l'esercizio delle funzioni stesse.
Art. 9. (Funzioni dello Stato).
1. Allo Stato spetta l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo
129 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché dei
poteri di indirizzo e coordinamento e di regolazione delle politiche
sociali per i seguenti aspetti:
a) determinazione dei principi e degli obiettivi della politica sociale
attraverso il Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali
di cui all'articolo 18;
b) individuazione dei livelli essenziali ed uniformi delle prestazioni,
comprese le funzioni in materia assistenziale, svolte per minori ed
adulti dal Ministero della giustizia, all'interno del settore penale;
c) fissazione dei requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione
all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale;
previsione di requisiti specifici per le comunità di tipo familiare
con sede nelle civili abitazioni;
d) determinazione dei requisiti e dei profili professionali in materia
di professioni sociali, nonché dei requisiti di accesso e di
durata dei percorsi formativi;
e) esercizio dei poteri sostitutivi in caso di riscontrata inadempienza
delle regioni, ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n.
59, e dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
f) ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali
secondo i criteri stabiliti dall'articolo 20, comma 7.
2. Le competenze statali di cui al comma 1, lettere b) e c), del presente
articolo sono esercitate sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; le restanti competenze
sono esercitate secondo i criteri stabiliti dall'articolo 129, comma
2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
Art. 10. (Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza).
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo
recante una nuova disciplina delle istituzioni pubbliche di assistenza
e beneficenza (IPAB) di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive
modificazioni, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) definire l'inserimento delle IPAB che operano in campo socio-assistenziale
nella programmazione regionale del sistema integrato di interventi e
servizi sociali di cui all'articolo 22, prevedendo anche modalità
per la partecipazione alla programmazione, secondo quanto previsto dall'articolo
3, comma 2, lettera b);
b) prevedere, nell'ambito del riordino della disciplina, la trasformazione
della forma giuridica delle IPAB al fine di garantire l'obiettivo di
un'efficace ed efficiente gestione, assicurando autonomia statutaria,
patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica compatibile con il mantenimento
della personalità giuridica pubblica;
c) prevedere l'applicazione ai soggetti di cui alla lettera b):
1) di un regime giuridico del personale di tipo privatistico e di forme
contrattuali coerenti con la loro autonomia;
2) di forme di controllo relative all'approvazione degli statuti, dei
bilanci annuali e pluriennali, delle spese di gestione del patrimonio
in materia di investimenti, delle alienazioni, cessioni e permute, nonché
di forme di verifica dei risultati di gestione, coerenti con la loro
autonomia;
d) prevedere la possibilità della trasformazione delle IPAB in
associazioni o in fondazioni di diritto privato fermo restando il rispetto
dei vincoli posti dalle tavole di fondazione e dagli statuti, tenuto
conto della normativa vigente che regolamenta la trasformazione dei
fini e la privatizzazione delle IPAB, nei casi di particolari condizioni
statutarie e patrimoniali;
e) prevedere che le IPAB che svolgono esclusivamente attività
di amministrazione del proprio patrimonio adeguino gli statuti, entro
due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, nel
rispetto delle tavole di fondazione, a principi di efficienza, efficacia
e trasparenza ai fini del potenziamento dei servizi; prevedere che negli
statuti siano inseriti appositi strumenti di verifica della attività
di amministrazione dei patrimoni;
f) prevedere linee di indirizzo e criteri che incentivino l'accorpamento
e la fusione delle IPAB ai fini della loro riorganizzazione secondo
gli indirizzi di cui alle lettere b) e c);
g) prevedere la possibilità di separare la gestione dei servizi
da quella dei patrimoni garantendo comunque la finalizzazione degli
stessi allo sviluppo e al potenziamento del sistema integrato di interventi
e servizi sociali;
h) prevedere la possibilità di scioglimento delle IPAB nei casi
in cui, a seguito di verifica da parte delle regioni o degli enti locali,
risultino essere inattive nel campo sociale da almeno due anni ovvero
risultino esaurite le finalità previste nelle tavole di fondazione
o negli statuti; salvaguardare, nel caso di scioglimento delle IPAB,
l'effettiva destinazione dei patrimoni alle stesse appartenenti, nel
rispetto degli interessi originari e delle tavole di fondazione o, in
mancanza di disposizioni specifiche nelle stesse, a favore, prioritariamente,
di altre IPAB del territorio o dei comuni territorialmente competenti,
allo scopo di promuovere e potenziare il sistema integrato di interventi
e servizi sociali;
i) esclusione di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Sullo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 sono acquisiti
i pareri della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e delle rappresentanze delle IPAB.
Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso
alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni
parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla data di assegnazione.
3. Le regioni adeguano la propria disciplina ai principi del decreto
legislativo di cui al comma 1 entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore del medesimo decreto legislativo.
Art. 11. (Autorizzazione e accreditamento).
1. I servizi e le strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale
a gestione pubblica o dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, sono
autorizzati dai comuni. L'autorizzazione è rilasciata in conformità
ai requisiti stabiliti dalla legge regionale, che recepisce e integra,
in relazione alle esigenze locali, i requisiti minimi nazionali determinati
ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera c), con decreto del Ministro
per la solidarietà sociale, sentiti i Ministri interessati e
la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281.
2. I requisiti minimi nazionali trovano immediata applicazione per servizi
e strutture di nuova istituzione; per i servizi e le strutture operanti
alla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni provvedono
a concedere autorizzazioni provvisorie, prevedendo l'adeguamento ai
requisiti regionali e nazionali nel termine stabilito da ciascuna regione
e in ogni caso non oltre il termine di cinque anni. 3. I comuni provvedono
all'accreditamento, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera c), e
corrispondono ai soggetti accreditati tariffe per le prestazioni erogate
nell'ambito della programmazione regionale e locale sulla base delle
determinazioni di cui all'articolo 8, comma 3, lettera n). 4. Le regioni,
nell'ambito degli indirizzi definiti dal Piano nazionale ai sensi dell'articolo
18, comma 3, lettera e), disciplinano le modalità per il rilascio
da parte dei comuni ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, delle
autorizzazioni alla erogazione di servizi sperimentali e innovativi,
per un periodo massimo di tre anni, in deroga ai requisiti di cui al
comma 1. Le regioni, con il medesimo provvedimento di cui al comma 1,
definiscono gli strumenti per la verifica dei risultati.
Art. 12. (Figure professionali sociali).
1. Con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, da emanare
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, di concerto con i Ministri della sanità, del lavoro e
della previdenza sociale, della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica, sulla base dei criteri e
dei parametri individuati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi dell'articolo
129, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono definiti
i profili professionali delle figure professionali sociali.
2. Con regolamento del Ministro per la solidarietà sociale, da
emanare di concerto con i Ministri della sanità e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica e d'intesa con la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, sono definiti:
a) le figure professionali di cui al comma 1 da formare con i corsi
di laurea di cui all'articolo 6 del regolamento recante norme concernenti
l'autonomia didattica degli atenei, adottato con decreto del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre
1999, n. 509;
b) le figure professionali di cui al comma 1 da formare in corsi di
formazione organizzati dalle regioni, nonché i criteri generali
riguardanti i requisiti per l'accesso, la durata e l'ordinamento didattico
dei medesimi corsi di formazione;
c) i criteri per il riconoscimento e la equiparazione dei profili professionali
esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea di cui al comma 2,
lettera a) sono definiti dall'università ai sensi dell'articolo
11 del citato regolamento adottato con decreto del Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.
4. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 3-octies del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'articolo 3 del
decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, relative ai profili professionali
dell'area socio-sanitaria ad elevata integrazione socio-sanitaria. 5.
Ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con decreto dei Ministri per la solidarietà sociale,
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione
pubblica, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, sono individuate, per le figure professionali
sociali, le modalità di accesso alla dirigenza, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 6. Le risorse economiche
per finanziare le iniziative di cui al comma 2 sono reperite dalle amministrazioni
responsabili delle attività formative negli stanziamenti previsti
per i programmi di formazione, avvalendosi anche del concorso del Fondo
sociale europeo e senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato.
Art. 13. (Carta dei servizi sociali).
1. Al fine di tutelare le posizioni soggettive degli utenti, entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
per la solidarietà sociale, d'intesa con i Ministri interessati,
è adottato lo schema generale di riferimento della carta dei
servizi sociali. Entro sei mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ciascun
ente erogatore di servizi adotta una carta dei servizi sociali ed è
tenuto a darne adeguata pubblicità agli utenti.
2. Nella carta dei servizi sociali sono definiti i criteri per l'accesso
ai servizi, le modalità del relativo funzionamento, le condizioni
per facilitarne le valutazioni da parte degli utenti e dei soggetti
che rappresentano i loro diritti, nonché le procedure per assicurare
la tutela degli utenti. Al fine di tutelare le posizioni soggettive
e di rendere immediatamente esigibili i diritti soggettivi riconosciuti,
la carta dei servizi sociali, ferma restando la tutela per via giurisdizionale,
prevede per gli utenti la possibilità di attivare ricorsi nei
confronti dei responsabili preposti alla gestione dei servizi. 3. L'adozione
della carta dei servizi sociali da parte degli erogatori delle prestazioni
e dei servizi sociali costituisce requisito necessario ai fini dell'accreditamento.
CAPO III - DISPOSIZIONI PER REALIZZAZIONE DI PARTICOLARI INTERVENTI
D INTEGRAZIONE E SOSTEGNO SOCIALE
Art. 14. (Progetti individuali per le persone disabili).
1. Per realizzare la piena integrazione delle persone disabili di cui
all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nell'ambito della
vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell'istruzione
scolastica o professionale e del lavoro, i comuni, d'intesa con le aziende
unità sanitarie locali, predispongono, su richiesta dell'interessato,
un progetto individuale, secondo quanto stabilito al comma 2.
2. Nell'ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli
articoli 18 e 19, il progetto individuale comprende, oltre alla valutazione
diagnostico-funzionale, le prestazioni di cura e di riabilitazione a
carico del Servizio sanitario nazionale, i servizi alla persona a cui
provvede il comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento
al recupero e all'integrazione sociale, nonché le misure economiche
necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione
ed esclusione sociale. Nel progetto individuale sono definiti le potenzialità
e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare. 3. Con decreto del
Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per la solidarietà
sociale, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono definite, nel rispetto dei principi di tutela
della riservatezza previsti dalla normativa vigente, le modalità
per indicare nella tessera sanitaria, su richiesta dell'interessato,
i dati relativi alle condizioni di non autosufficienza o di dipendenza
per facilitare la persona disabile nell'accesso ai servizi ed alle prestazioni
sociali.
Art. 15. (Sostegno domiciliare per le persone anziane non autosufficienti).
1. Ferme restando le competenze del Servizio sanitario nazionale in
materia di prevenzione, cura e riabilitazione, per le patologie acute
e croniche, particolarmente per i soggetti non autosufficienti, nell'ambito
del Fondo nazionale per le politiche sociali il Ministro per la solidarietà
sociale, con proprio decreto, emanato di concerto con i Ministri della
sanità e per le pari opportunità, sentita la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, determina annualmente la quota da riservare ai servizi a favore
delle persone anziane non autosufficienti, per favorirne l'autonomia
e sostenere il nucleo familiare nell'assistenza domiciliare alle persone
anziane che ne fanno richiesta.
2. Il Ministro per la solidarietà sociale, con il medesimo decreto
di cui al comma 1, stabilisce annualmente le modalità di ripartizione
dei finanziamenti in base a criteri ponderati per quantità di
popolazione, classi di età e incidenza degli anziani, valutando
altresì la posizione delle regioni e delle province autonome
in rapporto ad indicatori nazionali di non autosufficienza e di reddito.
In sede di prima applicazione della presente legge, il decreto di cui
al comma 1 è emanato entro novanta giorni dalla data della sua
entrata in vigore. 3. Una quota dei finanziamenti di cui al comma 1
è riservata ad investimenti e progetti integrati tra assistenza
e sanità, realizzati in rete con azioni e programmi coordinati
tra soggetti pubblici e privati, volti a sostenere e a favorire l'autonomia
delle persone anziane e la loro permanenza nell'ambiente familiare secondo
gli indirizzi indicati dalla presente legge. In sede di prima applicazione
della presente legge le risorse individuate ai sensi del comma 1 sono
finalizzate al potenziamento delle attività di assistenza domiciliare
integrata.
4. Entro il 30 giugno di ogni anno le regioni destinatarie dei finanziamenti
di cui al comma 1 trasmettono una relazione al Ministro per la solidarietà
sociale e al Ministro della sanità in cui espongono lo stato
di attuazione degli interventi e gli obiettivi conseguiti nelle attività
svolte ai sensi del presente articolo, formulando anche eventuali proposte
per interventi innovativi. Qualora una o più regioni non provvedano
all'impegno contabile delle quote di competenza entro i tempi indicati
nel riparto di cui al comma 2, il Ministro per la solidarietà
sociale, di concerto con il Ministro della sanità, sentita la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n 281, provvede alla rideterminazione e riassegnazione
dei finanziamenti alle regioni.
Art. 16. (Valorizzazione e sostegno delle responsabilità
familiari).
1. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali riconosce e
sostiene il ruolo peculiare delle famiglie nella formazione e nella
cura della persona, nella promozione del benessere e nel perseguimento
della coesione sociale; sostiene e valorizza i molteplici compiti che
le famiglie svolgono sia nei momenti critici e di disagio, sia nello
sviluppo della vita quotidiana; sostiene la cooperazione, il mutuo aiuto
e l'associazionismo delle famiglie; valorizza il ruolo attivo delle
famiglie nella formazione di proposte e di progetti per l'offerta dei
servizi e nella valutazione dei medesimi. Al fine di migliorare la qualità
e l'efficienza degli interventi, gli operatori coinvolgono e responsabilizzano
le persone e le famiglie nell'ambito dell'organizzazione dei servizi.
2. I livelli essenziali delle prestazioni sociali erogabili nel territorio
nazionale, di cui all'articolo 22, e i progetti obiettivo, di cui all'articolo
18, comma 3, lettera b), tengono conto dell'esigenza di favorire le
relazioni, la corresponsabilità e la solidarietà fra generazioni,
di sostenere le responsabilità genitoriali, di promuovere le
pari opportunità e la condivisione di responsabilità tra
donne e uomini, di riconoscere l'autonomia di ciascun componente della
famiglia. 3. Nell'ambito del sistema integrato di interventi e servizi
sociali hanno priorità:
a) l'erogazione di assegni di cura e altri interventi a sostegno della
maternità e della paternità responsabile, ulteriori rispetto
agli assegni e agli interventi di cui agli articoli 65 e 66 della legge
23 dicembre 1998, n. 448, alla legge 6 dicembre 1971, n. 1044, e alla
legge 28 agosto 1997, n. 285, da realizzare in collaborazione con i
servizi sanitari e con i servizi socio - educativi della prima infanzia;
b) politiche di conciliazione tra il tempo di lavoro e il tempo di cura,
promosse anche dagli enti locali ai sensi della legislazione vigente;
c) servizi formativi ed informativi di sostegno alla genitorialità,
anche attraverso la promozione del mutuo aiuto tra le famiglie;
d) prestazioni di aiuto e sostegno domiciliare, anche con benefici di
carattere economico, in particolare per le famiglie che assumono compiti
di accoglienza, di cura di disabili fisici, psichici e sensoriali e
di altre persone in difficoltà, di minori in affidamento, di
anziani;
e) servizi di sollievo, per affiancare nella responsabilità del
lavoro di cura la famiglia, ed in particolare i componenti più
impegnati nell'accudimento quotidiano delle persone bisognose di cure
particolari ovvero per sostituirli nelle stesse responsabilità
di cura durante l'orario di lavoro;
f) servizi per l'affido familiare, per sostenere, con qualificati interventi
e percorsi formativi, i compiti educativi delle famiglie interessate.
4. Per sostenere le responsabilità individuali e familiari e
agevolare l'autonomia finanziaria di nuclei monoparentali, di coppie
giovani con figli, di gestanti in difficoltà, di famiglie che
hanno a carico soggetti non autosufficienti con problemi di grave e
temporanea difficoltà economica, di famiglie di recente immigrazione
che presentino gravi difficoltà di inserimento sociale, nell'ambito
delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e
19, i comuni, in alternativa a contributi assistenziali in denaro, possono
concedere prestiti sull'onore, consistenti in finanziamenti a tasso
zero secondo piani di restituzione concordati con il destinatario del
prestito. L'onere dell'interesse sui prestiti è a carico del
comune; all'interno del Fondo nazionale per le politiche sociali è
riservata una quota per il concorso alla spesa destinata a promuovere
il prestito sull'onore in sede locale.
5. I comuni possono prevedere agevolazioni fiscali e tariffarie rivolte
alle famiglie con specifiche responsabilità di cura. I comuni
possono, altresì, deliberare ulteriori riduzioni dell'aliquota
dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) per la prima casa, nonché
tariffe ridotte per l'accesso a più servizi educativi e sociali.
6. Con la legge finanziaria per il 2001 sono determinate misure fiscali
di agevolazione per le spese sostenute per la tutela e la cura dei componenti
del nucleo familiare non autosufficienti o disabili. Ulteriori risorse
possono essere attribuite per la realizzazione di tali finalità
in presenza di modifiche normative comportanti corrispondenti riduzioni
nette permanenti del livello della spesa di carattere corrente.
Art. 17. (Titoli per l'acquisto di servizi sociali).
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 2, i comuni
possono prevedere la concessione, su richiesta dell'interessato, di
titoli validi per l'acquisto di servizi sociali dai soggetti accreditati
del sistema integrato di interventi e servizi sociali ovvero come sostitutivi
delle prestazioni economiche diverse da quelle correlate al minimo vitale
previste dall'articolo 24, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), della
presente legge, nonché dalle pensioni sociali di cui all'articolo
26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, e
dagli assegni erogati ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge
8 agosto 1995, n. 335.
2. Le regioni, in attuazione di quanto stabilito ai sensi dell'articolo
18, comma 3, lettera i), disciplinano i criteri e le modalità
per la concessione dei titoli di cui al comma 1 nell'ambito di un percorso
assistenziale attivo per la integrazione o la reintegrazione sociale
dei soggetti beneficiari, sulla base degli indirizzi del Piano nazionale
degli interventi e dei servizi sociali.
CAPO IV - STRUMENTI PER FAVORIRE IL RIORDINO DEL SISTEMA INTEGRATO DI
INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI
Art. 18. (Piano nazionale e piani regionali degli interventi
e dei servizi sociali).
1. Il Governo predispone ogni tre anni il Piano nazionale degli interventi
e dei servizi sociali, di seguito denominato "Piano nazionale",
tenendo conto delle risorse finanziarie individuate ai sensi dell'articolo
4 nonché delle risorse ordinarie già destinate alla spesa
sociale dagli enti locali.
2. Il Piano nazionale è adottato previa deliberazione del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale,
sentiti i Ministri interessati. Sullo schema di piano sono acquisiti
l'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché i pareri degli enti
e delle associazioni nazionali di promozione sociale di cui all'articolo
1, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 novembre 1987, n. 476, e
successive modificazioni, maggiormente rappresentativi, delle associazioni
di rilievo nazionale che operano nel settore dei servizi sociali, delle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale
e delle associazioni di tutela degli utenti. Lo schema di piano è
successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da
parte delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla data di assegnazione. 3. Il Piano nazionale
indica:
a) le caratteristiche ed i requisiti delle prestazioni sociali comprese
nei livelli essenziali previsti dall'articolo 22;
b) le priorità di intervento attraverso l'individuazione di progetti
obiettivo e di azioni programmate, con particolare riferimento alla
realizzazione di percorsi attivi nei confronti delle persone in condizione
di povertà o di difficoltà psico-fisica;
c) le modalità di attuazione del sistema integrato di interventi
e servizi sociali e le azioni da integrare e coordinare con le politiche
sanitarie, dell'istruzione, della formazione e del lavoro;
d) gli indirizzi per la diffusione dei servizi di informazione al cittadino
e alle famiglie;
e) gli indirizzi per le sperimentazioni innovative, comprese quelle
indicate dall'articolo 3, comma 4, e per le azioni di promozione della
concertazione delle risorse umane, economiche, finanziarie, pubbliche
e private, per la costruzione di reti integrate di interventi e servizi
sociali;
f) gli indicatori ed i parametri per la verifica dei livelli di integrazione
sociale effettivamente assicurati in rapporto a quelli previsti nonché
gli indicatori per la verifica del rapporto costi - benefici degli interventi
e dei servizi sociali;
g) i criteri generali per la disciplina del concorso al costo dei servizi
sociali da parte degli utenti, tenuto conto dei principi stabiliti dal
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109;
h) i criteri generali per la determinazione dei parametri di valutazione
delle condizioni di cui all'articolo 2, comma 3;
i) gli indirizzi ed i criteri generali per la concessione dei prestiti
sull'onore di cui all'articolo 16, comma 4, e dei titoli di cui all'articolo
17;
l) gli indirizzi per la predisposizione di interventi e servizi sociali
per le persone anziane non autosufficienti e per i soggetti disabili,
in base a quanto previsto dall'articolo 14;
m) gli indirizzi relativi alla formazione di base e all'aggiornamento
del personale;
n) i finanziamenti relativi a ciascun anno di vigenza del Piano nazionale
in coerenza con i livelli essenziali previsti dall'articolo 22, secondo
parametri basati sulla struttura demografica, sui livelli di reddito
e sulle condizioni occupazionali della popolazione;
o) gli indirizzi per la predisposizione di programmi integrati per obiettivi
di tutela e qualità della vita rivolti ai minori, ai giovani
e agli anziani, per il sostegno alle responsabilità familiari,
anche in riferimento all'obbligo scolastico, per l'inserimento sociale
delle persone con disabilità e limitazione dell'autonomia fisica
e psichica, per l'integrazione degli immigrati, nonché per la
prevenzione, il recupero e il reinserimento dei tossicodipendenti e
degli alcol-dipendenti.
4. Il primo Piano nazionale è adottato entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
5. Il Ministro per la solidarietà sociale predispone annualmente
una relazione al Parlamento sui risultati conseguiti rispetto agli obiettivi
fissati dal Piano nazionale, con particolare riferimento ai costi e
all'efficacia degli interventi, e fornisce indicazioni per l'ulteriore
programmazione. La relazione indica i risultati conseguiti nelle regioni
in attuazione dei piani regionali. La relazione dà conto altresì
dei risultati conseguiti nei servizi sociali con l'utilizzo dei finanziamenti
dei fondi europei, tenuto conto dei dati e delle valutazioni forniti
dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale. 6. Le regioni, nell'esercizio
delle funzioni conferite dagli articoli 131 e 132 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, e dalla presente legge, in relazione alle indicazioni
del Piano nazionale di cui al comma 3 del presente articolo, entro centoventi
giorni dall'adozione del Piano stesso adottano nell'ambito delle risorse
disponibili, ai sensi dell'articolo 4, attraverso forme di intesa con
i comuni interessati ai sensi dell'articolo 3 della legge 8 giugno 1990,
n. 142, e successive modificazioni, il piano regionale degli interventi
e dei servizi sociali, provvedendo in particolare all'integrazione socio-sanitaria
in coerenza con gli obiettivi del piano sanitario regionale, nonché
al coordinamento con le politiche dell'istruzione, della formazione
professionale e del lavoro.
Art. 19. (Piano di zona).
1. I comuni associati, negli ambiti territoriali di cui all'articolo
8, comma 3, lettera a), a tutela dei diritti della popolazione, d'intesa
con le aziende unità sanitarie locali, provvedono, nell'ambito
delle risorse disponibili, ai sensi dell'articolo 4, per gli interventi
sociali e socio-sanitari, secondo le indicazioni del piano regionale
di cui all'articolo 18, comma 6, a definire il piano di zona, che individua:
a) gli obiettivi strategici e le priorità di intervento nonché
gli strumenti e i mezzi per la relativa realizzazione;
b) le modalità organizzative dei servizi, le risorse finanziarie,
strutturali e professionali, i requisiti di qualità in relazione
alle disposizioni regionali adottate ai sensi dell'articolo 8, comma
3, lettera h);
c) le forme di rilevazione dei dati nell'ambito del sistema informativo
di cui all'articolo 21;
d) le modalità per garantire l'integrazione tra servizi e prestazioni;
e) le modalità per realizzare il coordinamento con gli organi
periferici delle amministrazioni statali, con particolare riferimento
all'amministrazione penitenziaria e della giustizia;
f) le modalità per la collaborazione dei servizi territoriali
con i soggetti operanti nell'ambito della solidarietà sociale
a livello locale e con le altre risorse della comunità;
g) le forme di concertazione con l'azienda unità sanitaria locale
e con i soggetti di cui all'articolo 1, comma 4.
2. Il piano di zona, di norma adottato attraverso accordo di programma,
ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive
modificazioni, è volto a:
a) favorire la formazione di sistemi locali di intervento fondati su
servizi e prestazioni complementari e flessibili, stimolando in particolare
le risorse locali di solidarietà e di auto-aiuto, nonché
a responsabilizzare i cittadini nella programmazione e nella verifica
dei servizi;
b) qualificare la spesa, attivando risorse, anche finanziarie, derivate
dalle forme di concertazione di cui al comma 1, lettera g);
c) definire criteri di ripartizione della spesa a carico di ciascun
comune, delle aziende unità sanitarie locali e degli altri soggetti
firmatari dell'accordo, prevedendo anche risorse vincolate per il raggiungimento
di particolari obiettivi;
d) prevedere iniziative di formazione e di aggiornamento degli operatori
finalizzate a realizzare progetti di sviluppo dei servizi.
3. All'accordo di programma di cui al comma 2, per assicurare l'adeguato
coordinamento delle risorse umane e finanziarie, partecipano i soggetti
pubblici di cui al comma 1 nonché i soggetti di cui all'articolo
1, comma 4, e all'articolo 10, che attraverso l'accreditamento o specifiche
forme di concertazione concorrono, anche con proprie risorse, alla realizzazione
del sistema integrato di interventi e servizi sociali previsto nel piano.
Art. 20. (Fondo nazionale per le politiche sociali).
1. Per la promozione e il raggiungimento degli obiettivi di politica
sociale, lo Stato ripartisce le risorse del Fondo nazionale per le politiche
sociali.
2. Per le finalità della presente legge il Fondo di cui al comma
1 è incrementato di lire 106.700 milioni per l'anno 2000, di
lire 761.500 milioni per l'anno 2001 e di lire 922.500 milioni a decorrere
dall'anno 2002. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno
2000, allo scopo utilizzando quanto a lire 56.700 milioni per l'anno
2000, a lire 591.500 milioni per l'anno 2001 e a lire 752.500 milioni
per l'anno 2002, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica; quanto a lire 50.000
milioni per l'anno 2000 e a lire 149.000 milioni per ciascuno degli
anni 2001 e 2002, l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica
istruzione; quanto a lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 2001
e 2002, le proiezioni dell'accantonamento relativo al Ministero dell'interno;
quanto a lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, le
proiezioni dell'accantonamento relativo al Ministero del commercio con
l'estero. 3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio. 4. La definizione dei livelli essenziali
di cui all'articolo 22 è effettuata contestualmente a quella
delle risorse da assegnare al Fondo nazionale per le politiche sociali
tenuto conto delle risorse ordinarie destinate alla spesa sociale dalle
regioni e dagli enti locali, nel rispetto delle compatibilità
finanziarie definite per l'intero sistema di finanza pubblica dal Documento
di programmazione economico-finanziaria. 5. Con regolamento, da emanare
ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
il Governo provvede a disciplinare modalità e procedure uniformi
per la ripartizione delle risorse finanziarie confluite nel Fondo di
cui al comma 1 ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sulla base
dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) razionalizzare e armonizzare le procedure medesime ed evitare sovrapposizioni
e diseconomie nell'allocazione delle risorse;
b) prevedere quote percentuali di risorse aggiuntive a favore dei comuni
associati ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera a);
c) garantire che gli stanziamenti a favore delle regioni e degli enti
locali costituiscano quote di cofinanziamento dei programmi e dei relativi
interventi e prevedere modalità di accertamento delle spese al
fine di realizzare un sistema di progressiva perequazione della spesa
in ambito nazionale per il perseguimento degli obiettivi del Piano nazionale;
d) prevedere forme di monitoraggio, verifica e valutazione dei costi,
dei rendimenti e dei risultati degli interventi, nonché modalità
per la revoca dei finanziamenti in caso di mancato impegno da parte
degli enti destinatari entro periodi determinati;
e) individuare le norme di legge abrogate dalla data di entrata in vigore
del regolamento.
6. Lo schema di regolamento di cui al comma 5, previa deliberazione
preliminare del Consiglio dei ministri, acquisito il parere della Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, è trasmesso successivamente alle Camere per l'espressione
del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che si
pronunciano entro trenta giorni dalla data di assegnazione. Decorso
inutilmente tale termine, il regolamento può essere emanato.
7. Il Ministro per la solidarietà sociale, sentiti i Ministri
interessati, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede, con proprio
decreto, annualmente alla ripartizione delle risorse del Fondo nazionale
per le politiche sociali, tenuto conto della quota riservata di cui
all'articolo 15, sulla base delle linee contenute nel Piano nazionale
e dei parametri di cui all'articolo 18, comma 3, lettera n). In sede
di prima applicazione della presente legge, entro novanta giorni dalla
data della sua entrata in vigore, il Ministro per la solidarietà
sociale, sentiti i Ministri interessati, d'intesa con la Conferenza
unificata di cui al citato articolo 8 del decreto legislativo n. 281
del 1997, adotta il decreto di cui al presente comma sulla base dei
parametri di cui all'articolo 18, comma 3, lettera n). La ripartizione
garantisce le risorse necessarie per l'adempimento delle prestazioni
di cui all'articolo 24. 8. A decorrere dall'anno 2002 lo stanziamento
complessivo del Fondo nazionale per le politiche sociali è determinato
dalla legge finanziaria con le modalità di cui all'articolo 11,
comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, assicurando comunque la copertura delle prestazioni di
cui all'articolo 24 della presente legge. 9. Alla data di entrata in
vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 24, confluiscono
con specifica finalizzazione nel Fondo nazionale per le politiche sociali
anche le risorse finanziarie destinate al finanziamento delle prestazioni
individuate dal medesimo decreto legislativo. 10. Al Fondo nazionale
per le politiche sociali affluiscono, altresì, somme derivanti
da contributi e donazioni eventualmente disposti da privati, enti, fondazioni,
organizzazioni, anche internazionali, da organismi dell'Unione europea,
che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate
al citato Fondo nazionale. 11. Qualora le regioni ed i comuni non provvedano
all'impegno contabile della quota non specificamente finalizzata ai
sensi del comma 9 delle risorse ricevute nei tempi indicati dal decreto
di riparto di cui al comma 7, il Ministro per la solidarietà
sociale, con le modalità di cui al medesimo comma 7, provvede
alla rideterminazione e alla riassegnazione delle risorse, fermo restando
l'obbligo di mantenere invariata nel triennio la quota complessiva dei
trasferimenti a ciascun comune o a ciascuna regione.
Art. 21.
(Sistema informativo dei servizi sociali).
1. Lo Stato, le regioni, le province e i comuni istituiscono un sistema
informativo dei servizi sociali per assicurare una compiuta conoscenza
dei bisogni sociali, del sistema integrato degli interventi e dei servizi
sociali e poter disporre tempestivamente di dati ed informazioni necessari
alla programmazione, alla gestione e alla valutazione delle politiche
sociali, per la promozione e l'attivazione di progetti europei, per
il coordinamento con le strutture sanitarie, formative, con le politiche
del lavoro e dell'occupazione.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge è nominata, con decreto del Ministro per la solidarietà
sociale, una commissione tecnica, composta da sei esperti di comprovata
esperienza nel settore sociale ed in campo informativo, di cui due designati
dal Ministro stesso, due dalla Conferenza dei presidenti delle regioni
e delle province autonome di Trento e di Bolzano, due dalla Conferenza
Stato-città e autonomie locali. La commissione ha il compito
di formulare proposte in ordine ai contenuti, al modello ed agli strumenti
attraverso i quali dare attuazione ai diversi livelli operativi del
sistema informativo dei servizi sociali. La commissione è presieduta
da uno degli esperti designati dal Ministro per la solidarietà
sociale. I componenti della commissione durano in carica due anni. Gli
oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, nel limite massimo
di lire 250 milioni annue, sono a carico del Fondo nazionale per le
politiche sociali. 3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con
proprio decreto, su proposta del Ministro per la solidarietà
sociale, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e l'Autorità per l'informatica
nella pubblica amministrazione, definisce le modalità e individua,
anche nell'ambito dei sistemi informativi esistenti, gli strumenti necessari
per il coordinamento tecnico con le regioni e gli enti locali ai fini
dell'attuazione del sistema informativo dei servizi sociali, in conformità
con le specifiche tecniche della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni
di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, tenuto
conto di quanto disposto dall'articolo 6 del citato decreto legislativo
n. 281 del 1997, in materia di scambio di dati ed informazioni tra le
amministrazioni centrali, regionali e delle province autonome di Trento
e di Bolzano. Le regioni, le province e i comuni individuano le forme
organizzative e gli strumenti necessari ed appropriati per l'attivazione
e la gestione del sistema informativo dei servizi sociali a livello
locale. 4. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo
sono a carico del Fondo nazionale per le politiche sociali. Nell'ambito
dei piani di cui agli articoli 18 e 19, sono definite le risorse destinate
alla realizzazione del sistema informativo dei servizi sociali, entro
i limiti di spesa stabiliti in tali piani.
CAPO V - INTERVENTI,
SERVIZI ED EMOLUMENTI ECONOMICI DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI
E SERVIZI SOCIALI
Sezione I
Disposizioni generali.
Art. 22. (Definizione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali).
1. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali si realizza
mediante politiche e prestazioni coordinate nei diversi settori della
vita sociale, integrando servizi alla persona e al nucleo familiare
con eventuali misure economiche, e la definizione di percorsi attivi
volti ad ottimizzare l'efficacia delle risorse, impedire sovrapposizioni
di competenze e settorializzazione delle risposte.
2. Ferme restando le competenze del Servizio sanitario nazionale in
materia di prevenzione, cura e riabilitazione, nonché le disposizioni
in materia di integrazione socio-sanitaria di cui al decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, gli interventi
di seguito indicati costituiscono il livello essenziale delle prestazioni
sociali erogabili sotto forma di beni e servizi secondo le caratteristiche
ed i requisiti fissati dalla pianificazione nazionale, regionale e zonale,
nei limiti delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali,
tenuto conto delle risorse ordinarie già destinate dagli enti
locali alla spesa sociale:
a) misure di contrasto della povertà e di sostegno al reddito
e servizi di accompagnamento, con particolare riferimento alle persone
senza fissa dimora;
b) misure economiche per favorire la vita autonoma e la permanenza a
domicilio di persone totalmente dipendenti o incapaci di compiere gli
atti propri della vita quotidiana;
c) interventi di sostegno per i minori in situazioni di disagio tramite
il sostegno al nucleo familiare di origine e l'inserimento presso famiglie,
persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare e per
la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
d) misure per il sostegno delle responsabilità familiari, ai
sensi dell'articolo 16, per favorire l'armonizzazione del tempo di lavoro
e di cura familiare;
e) misure di sostegno alle donne in difficoltà per assicurare
i benefici disposti dal regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, convertito
dalla legge 6 dicembre 1928, n. 2838, e dalla legge 10 dicembre 1925,
n. 2277, e loro successive modificazioni, integrazioni e norme attuative;
f) interventi per la piena integrazione delle persone disabili ai sensi
dell'articolo 14; realizzazione, per i soggetti di cui all'articolo
3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dei centri socio-riabilitativi
e delle comunità-alloggio di cui all'articolo 10 della citata
legge n. 104 del 1992, e dei servizi di comunità e di accoglienza
per quelli privi di sostegno familiare, nonché erogazione delle
prestazioni di sostituzione temporanea delle famiglie;
g) interventi per le persone anziane e disabili per favorire la permanenza
a domicilio, per l'inserimento presso famiglie, persone e strutture
comunitarie di accoglienza di tipo familiare, nonché per l'accoglienza
e la socializzazione presso strutture residenziali e semiresidenziali
per coloro che, in ragione della elevata fragilità personale
o di limitazione dell'autonomia, non siano assistibili a domicilio;
h) prestazioni integrate di tipo socio-educativo per contrastare dipendenze
da droghe, alcol e farmaci, favorendo interventi di natura preventiva,
di recupero e reinserimento sociale;
i) informazione e consulenza alle persone e alle famiglie per favorire
la fruizione dei servizi e per promuovere iniziative di auto-aiuto.
3. Gli interventi del sistema integrato di interventi e servizi sociali
di cui al comma 2, lettera c), sono realizzati, in particolare, secondo
le finalità delle leggi 4 maggio 1983, n. 184, 27 maggio 1991,
n. 176, 15 febbraio 1996, n. 66, 28 agosto 1997, n. 285, 23 dicembre
1997, n. 451, 3 agosto 1998, n. 296, 31 dicembre 1998, n. 476, del testo
unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e delle
disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, approvate
con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448,
nonché della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per i minori disabili.
Ai fini di cui all'articolo 11 e per favorire la deistituzionalizzazione,
i servizi e le strutture a ciclo residenziale destinati all'accoglienza
dei minori devono essere organizzati esclusivamente nella forma di strutture
comunitarie di tipo familiare.
4. In relazione a quanto indicato al comma 2, le leggi regionali, secondo
i modelli organizzativi adottati, prevedono per ogni ambito territoriale
di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), tenendo conto anche delle
diverse esigenze delle aree urbane e rurali, comunque l'erogazione delle
seguenti prestazioni:
a) servizio sociale professionale e segretariato sociale per informazione
e consulenza al singolo e ai nuclei familiari;
b) servizio di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza
personali e familiari;
c) assistenza domiciliare;
d) strutture residenziali e semiresidenziali per soggetti con fragilità
sociali;
e) centri di accoglienza residenziali o diurni a carattere comunitario.
Sezione II
Misure di contrasto alla povertà e riordino degli emolumenti
economici assistenziali.
Art. 23. (Reddito minimo di inserimento).
1. L'articolo 15 del decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, è
sostituito dal seguente:
"Art. 15. - (Estensione del reddito minimo di inserimento). - 1.
Il Governo, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative, riferisce al Parlamento, entro il 30 maggio
2001, sull'attuazione della sperimentazione e sui risultati conseguiti.
Con successivo provvedimento legislativo, tenuto conto dei risultati
della sperimentazione, sono definiti le modalità, i termini e
le risorse per l'estensione dell'istituto del reddito minimo di inserimento
come misura generale di contrasto della povertà, alla quale ricondurre
anche gli altri interventi di sostegno del reddito, quali gli assegni
di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e
le pensioni sociali di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969,
n. 153, e successive modificazioni".
2. Il reddito minimo di inserimento di cui all'articolo 15 del decreto
legislativo 18 giugno 1998, n. 237, come sostituito dal comma 1 del
presente articolo, è definito quale misura di contrasto della
povertà e di sostegno al reddito nell'ambito di quelle indicate
all'articolo 22, comma 2, lettera a), della presente legge.
Art. 24. (Delega al Governo per il riordino degli emolumenti
derivanti da invalidità civile, cecità e sordomutismo).
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto del
principio della separazione tra spesa assistenziale e spesa previdenziale,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un decreto
legislativo recante norme per il riordino degli assegni e delle indennità
spettanti ai sensi delle leggi 10 febbraio 1962, n. 66, 26 maggio 1970,
n. 381, 27 maggio 1970, n. 382, 30 marzo 1971, n. 118, e 11 febbraio
1980, n. 18, e successive modificazioni, sulla base dei seguenti principi
e criteri direttivi:
a) riclassificazione delle indennità e degli assegni, e dei relativi
importi, che non determini una riduzione degli attuali trattamenti e,
nel complesso, oneri aggiuntivi rispetto a quelli determinati dall'andamento
tendenziale degli attuali trattamenti previsti dalle disposizioni richiamate
dal presente comma. La riclassificazione tiene inoltre conto delle funzioni
a cui gli emolumenti assolvono, come misure di contrasto alla povertà
o come incentivi per la rimozione delle limitazioni personali, familiari
e sociali dei portatori di handicap, per la valorizzazione delle capacità
funzionali del disabile e della sua potenziale autonomia psico-fisica,
prevedendo le seguenti forme di sostegno economico:
1) reddito minimo per la disabilità totale a cui fare afferire
pensioni e assegni che hanno la funzione di integrare, a seguito della
minorazione, la mancata produzione di reddito. Il reddito minimo, nel
caso di grave disabilità, è cumulabile con l'indennità
di cui al numero 3.1) della presente lettera;
2) reddito minimo per la disabilità parziale, a cui fare afferire
indennità e assegni concessi alle persone con diversi gradi di
minorazione fisica e psichica per favorire percorsi formativi, l'accesso
ai contratti di formazione e lavoro di cui al decreto-legge 30 ottobre
1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
1984, n. 863, e successive modificazioni, alla legge 29 dicembre 1990,
n. 407, e al decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, ed a borse di lavoro di cui al decreto
legislativo 7 agosto 1997, n. 280, da utilizzare anche temporaneamente
nella fase di avvio al lavoro e da revocare al momento dell'inserimento
definitivo;
3) indennità per favorire la vita autonoma e la comunicazione,
commisurata alla gravità, nonché per consentire assistenza
e sorveglianza continue a soggetti con gravi limitazioni dell'autonomia.
A tale indennità afferiscono gli emolumenti concessi, alla data
di entrata in vigore della presente legge, per gravi disabilità,
totale non autosufficienza e non deambulazione, con lo scopo di rimuovere
l'esclusione sociale, favorire la comunicazione e la permanenza delle
persone con disabilità grave o totale non autosufficienza a domicilio,
anche in presenza di spese personali aggiuntive. L'indennità
può essere concessa secondo le seguenti modalità tra loro
non cumulabili:
3.1) indennità per l'autonomia di disabili gravi o pluriminorati,
concessa a titolo della minorazione;
3.2) indennità di cura e di assistenza per ultrasessantacinquenni
totalmente dipendenti;
b) cumulabilità dell'indennità di cura e di assistenza
di cui alla lettera a), numero 3.2), con il reddito minimo di inserimento
di cui all'articolo 23;
c) fissazione dei requisiti psico-fisici e reddituali individuali che
danno luogo alla concessione degli emolumenti di cui ai numeri 1) e
2) della lettera a) del presente comma secondo quanto previsto dall'articolo
1, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 109;
d) corresponsione dei nuovi trattamenti per coloro che non sono titolari
di pensioni e indennità dopo centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore del decreto legislativo, prevedendo nello stesso la
equiparazione tra gli emolumenti richiesti nella domanda presentata
alle sedi competenti ed i nuovi trattamenti;
e) equiparazione e ricollocazione delle indennità già
percepite e in atto nel termine massimo di un anno dalla data di entrata
in vigore del decreto legislativo;
f) disciplina del regime transitorio, fatti salvi i diritti acquisiti
per coloro che già fruiscono di assegni e indennità;
g) riconoscimento degli emolumenti anche ai disabili o agli anziani
ospitati in strutture residenziali, in termini di pari opportunità
con i soggetti non ricoverati, prevedendo l'utilizzo di parte degli
emolumenti come partecipazione alla spesa per l'assistenza fornita,
ferma restando la conservazione di una quota, pari al 50 per cento del
reddito minimo di inserimento di cui all'articolo 23, a diretto beneficio
dell'assistito;
h) revisione e snellimento delle procedure relative all'accertamento
dell'invalidità civile e alla concessione delle prestazioni spettanti,
secondo il principio della unificazione delle competenze, anche prevedendo
l'istituzione di uno sportello unico; revisione dei criteri e dei requisiti
che danno titolo alle prestazioni di cui al presente articolo, tenuto
conto di quanto previsto dall'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 157, nonché
dalla Classificazione internazionale dei disturbi, disabilità
ed handicap - International classification of impairments, disabilities
and handicaps (ICIDH), adottata dall'Organizzazione mondiale della sanità;
definizione delle modalità per la verifica della sussistenza
dei requisiti medesimi.
2. Sullo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 sono acquisiti
l'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché i pareri degli enti
e delle associazioni nazionali di promozione sociale di cui all'articolo
1, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 novembre 1987, n. 476, e
successive modificazioni, delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative a livello nazionale e delle associazioni di tutela degli
utenti. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso
alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni
parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla data di assegnazione.
Art.
25. (Accertamento della condizione economica del richiedente).
1. Ai fini dell'accesso ai servizi disciplinati dalla presente legge,
la verifica della condizione economica del richiedente è effettuata
secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130.
Art. 26. (Utilizzo di fondi integrativi per prestazioni sociali).
1. L'ambito di applicazione dei fondi integrativi previsti dall'articolo
9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni,
comprende le spese sostenute dall'assistito per le prestazioni sociali
erogate nell'ambito dei programmi assistenziali intensivi e prolungati
finalizzati a garantire la permanenza a domicilio ovvero in strutture
residenziali o semiresidenziali delle persone anziane e disabili.
CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 27.
(Istituzione della Commissione di indagine sulla esclusione sociale).
1. È istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri,
la Commissione di indagine sulla esclusione sociale, di seguito denominata
"Commissione".
2. La Commissione ha il compito di effettuare, anche in collegamento
con analoghe iniziative nell'ambito dell'Unione europea, le ricerche
e le rilevazioni occorrenti per indagini sulla povertà e sull'emarginazione
in Italia, di promuoverne la conoscenza nelle istituzioni e nell'opinione
pubblica, di formulare proposte per rimuoverne le cause e le conseguenze,
di promuovere valutazioni sull'effetto dei fenomeni di esclusione sociale.
La Commissione predispone per il Governo rapporti e relazioni ed annualmente
una relazione nella quale illustra le indagini svolte, le conclusioni
raggiunte e le proposte formulate. 3. Il Governo, entro il 30 giugno
di ciascun anno, riferisce al Parlamento sull'andamento del fenomeno
dell'esclusione sociale, sulla base della relazione della Commissione
di cui al comma 2, secondo periodo. 4. La Commissione è composta
da studiosi ed esperti con qualificata esperienza nel campo dell'analisi
e della pratica sociale, nominati, per un periodo di tre anni, con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
per la solidarietà sociale. Le funzioni di segreteria della Commissione
sono assicurate dal personale del Dipartimento per gli affari sociali
o da personale di altre pubbliche amministrazioni, collocato in posizione
di comando o di fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti.
Per l'adempimento dei propri compiti la Commissione può avvalersi
della collaborazione di tutte le amministrazioni dello Stato, anche
ad ordinamento autonomo, degli enti pubblici, delle regioni e degli
enti locali. La Commissione può avvalersi altresì della
collaborazione di esperti e può affidare la effettuazione di
studi e ricerche ad istituzioni pubbliche o private, a gruppi o a singoli
ricercatori mediante convenzioni. 5. Gli oneri derivanti dal funzionamento
della Commissione, determinati nel limite massimo di lire 250 milioni
annue, sono a carico del Fondo nazionale per le politiche sociali.
Art. 28. (Interventi urgenti per le situazioni di povertà
estrema).
1. Allo scopo di garantire il potenziamento degli interventi volti ad
assicurare i servizi destinati alle persone che versano in situazioni
di povertà estrema e alle persone senza fissa dimora, il Fondo
nazionale per le politiche sociali è incrementato di una somma
pari a lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002.
2. Ai fini di cui al comma 1, gli enti locali, le organizzazioni di
volontariato e gli organismi non lucrativi di utilità sociale
nonché le IPAB possono presentare alle regioni, secondo le modalità
e i termini definiti ai sensi del comma 3, progetti concernenti la realizzazione
di centri e di servizi di pronta accoglienza, interventi socio-sanitari,
servizi per l'accompagnamento e il reinserimento sociale. 3. Entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con atto
di indirizzo e coordinamento deliberato dal Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, d'intesa
con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri di riparto tra le regioni
dei finanziamenti di cui al comma 1, i termini per la presentazione
delle richieste di finanziamento dei progetti di cui al comma 2, i requisiti
per l'accesso ai finanziamenti, i criteri generali di valutazione dei
progetti, le modalità per il monitoraggio degli interventi realizzati,
i comuni delle grandi aree urbane per i quali gli interventi di cui
al presente articolo sono considerati prioritari. 4. All'onere derivante
dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 20 miliardi per ciascuno
degli anni 2001 e 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione
delle proiezioni per gli anni 2001 e 2002 dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica.
Art. 29. (Disposizioni sul personale).
1. La Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata a bandire
concorsi pubblici per il reclutamento di cento unità di personale
dotate di professionalità ed esperienza in materia di politiche
sociali, per lo svolgimento, in particolare, delle funzioni statali
previste dalla presente legge, nonché in materia di adozioni
internazionali, politiche di integrazione degli immigrati e tutela dei
minori non accompagnati. Al predetto personale non si applica la disposizione
di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997,
n. 59. Le assunzioni avvengono in deroga ai termini ed alle modalità
di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 2 miliardi
per l'anno 2000 e a lire 7 miliardi annue a decorrere dall'anno 2001,
si provvede a valere sul Fondo nazionale per le politiche sociali, come
rifinanziato ai sensi dell'articolo 20 della presente legge.
Art. 30. (Abrogazioni).
1. Alla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati
l'articolo 72 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e il comma 45 dell'articolo
59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
2. Alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo
10 è abrogata la disciplina relativa alle IPAB prevista dalla
legge 17 luglio 1890, n. 6972. Alla data di entrata in vigore del decreto
legislativo di cui all'articolo 24 sono abrogate le disposizioni sugli
emolumenti economici previste dalle leggi 10 febbraio 1962, n. 66, 26
maggio 1970, n. 381, 27 maggio 1970, n. 382, 30 marzo 1971, n. 118,
e 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni.