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Volontariato
 

 

di Cristina Di Castro

 

  Le organizzazioni di volontariato

 

 

Con la legge 266/91 che regola le associazioni di volontariato, il legislatore ha dettato i requisiti dell'attività oggettivamente considerata, e ha disciplinato l'organismo che deve porre in essere tale attività. La legge ha prescritto che l'attività medesima deve essere esercitata "tramite l'organizzazione di cui il volontariato fa parte", ossia tramite un'organizzazione di volontariato.

Sulla base dell'articolo 3 della legge, è considerato tale ogni organismo liberamente costituito al fine di svolgere l'attività specificata nella legge stessa, che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. Di qui l'attenzione si sposta sulla natura giuridica delle organizzazioni di volontariato: in base al comma 2 dell'articolo 3: "le organizzazioni di volontariato possono assumere la forma giuridica che ritengono più adeguata al perseguimento dei propri fini, salvo il limite di compatibilità con lo scopo solidaristico".

L'articolo in questione, se considerato isolatamente, sembrerebbe ad una prima lettura legittimare l'adozione, da parte delle organizzazioni di volontariato, di qualsiasi forma giuridica che sia in concreto compatibile con lo scopo solidaristico, quindi anche la costituzione sotto forma di società lucrativa o cooperativa. In realtà, poiché l'articolo 2 della legge stessa prevede che l'attività di volontariato debba svolgersi "esclusivamente per fini di solidarietà", sono escluse, per dar vita ad una organizzazione di volontariato, sia le società di persone, sia le società di capitali anche se queste non abbiano scopo di lucro giacché anche quest'ultime si pongono indirettamente uno scopo di lucro sotto la forma di un risparmio di spesa o di un aumento di retribuzione, mentre l'attività di volontariato deve essere prestata "senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà" (articolo 2, comma 1, legge 266/91).

 

In sostanza le associazioni di volontariato possono assumere esclusivamente la forma giuridica dell'associazione nelle due fattispecie: riconosciuta e non riconosciuta. Ad entrambe si applicherà la normativa comune del codice civile e quella speciale prevista dalla legge 266/91.

L’articolo 3, comma 3, della stessa legge, dispone che "negli accordi degli aderenti, nell'atto costituivo o nello statuto, oltre a quanto disposto nel codice civile per le diverse forme giuridiche che l'organizzazione assume (e quindi, per le associazioni non riconosciute l'indicazione dello scopo dell'associazione, delle condizioni di ammissione e delle regole sull'ordinamento interno, e, per quelle riconosciute, l'indicazione dei requisiti prescritti dall'articolo 16 del codice civile), devono essere espressamente previsti:

  • L'assenza di fini di lucro;
  • La democraticità della struttura;
  • L'elettività e la gratuità delle cariche elettive;
  • La gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti;
  • I criteri di ammissione ed esclusione;
  • Gli obblighi e doveri di quest'ultimi:
  • L'obbligo di formazione del bilancio dal quale devono risultare i beni, i contribuiti o i lasciti ricevuti, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti.

La legge prevede, inoltre, che le organizzazioni svolgano attività di volontariato mediante strutture pubbliche o con queste convenzionate (articolo 3, comma 5). L'articolo 4 della legge 266/91 prevede l'obbligo di assicurazione degli aderenti ad organizzazioni di volontariato.

 

 

 

 

 

 

 

Legge 11 Agosto 1991, n. 266

 

 LEGGE-QUADRO SUL VOLONTARIATO